Sentenza n. 4691/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 13 luglio 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 9 novembre 2017, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato sui pregiudizi penali dei figli conviventi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 13 luglio 2022, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla violazione dell’art. 97 Cost. Secondo il ricorrente, i precedenti penali riguardavano esclusivamente i figli conviventi e non erano riconducibili a una condotta di “regia familiare”; pertanto, non avrebbero potuto incidere sulla sua domanda. È stata inoltre valorizzata la circostanza che la moglie del ricorrente, madre dei figli interessati, avesse successivamente ottenuto la cittadinanza italiana. I precedenti considerati dall’Amministrazione consistevano in una condanna del 2019 per furto, circostanze aggravanti e percosse, nonché in diversi deferimenti del 2018 per ricettazione, porto d’armi, rissa e rapina. Il ricorrente non aveva presentato osservazioni al preavviso di rigetto comunicato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego, rilevando che la pluralità e la natura dei precedenti penali dei figli conviventi costituivano indici sintomatici di una situazione critica del nucleo familiare, idonei a incidere sul giudizio prognostico di affidabilità e di compiuta integrazione nella comunità nazionale. Ai fini della concessione discrezionale della cittadinanza, l’Amministrazione può valutare globalmente e non atomisticamente gli elementi riferibili al contesto familiare, anche quando non riguardino direttamente il richiedente, poiché i rapporti filiali e la stabilità affettiva possono assumere rilievo nella previsione di eventuali condotte future incompatibili con l’ordinamento. Il giudice ha escluso che ciò comporti un’estensione al ricorrente della responsabilità penale altrui: il diniego non ha natura sanzionatoria, ma mira a evitare che la concessione della cittadinanza arrechi un pregiudizio alla comunità nazionale. I fatti rientravano nel decennio antecedente la domanda, considerato quale periodo di osservazione. È stata inoltre ritenuta irrilevante la cittadinanza successivamente concessa alla moglie, poiché il relativo provvedimento era intervenuto dopo il diniego impugnato e, nel frattempo, i figli avevano presumibilmente cessato la convivenza con i genitori. Il TAR ha sottolineato che la naturalizzazione presuppone la valutazione di un interesse pubblico e l’assenza di dubbi o ombre sull’affidabilità del richiedente, mentre il mero inserimento sociale ed economico costituisce soltanto un prerequisito ordinario. La possibilità di reiterare la domanda dopo il mutamento delle condizioni giustifica la particolare cautela dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, dell’affidabilità del richiedente e della sua compiuta integrazione nella comunità nazionale.
art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La soglia edittale prevista dalla disposizione individua l’area dei reati immediatamente ostativi alla concessione della cittadinanza iure matrimonii; il TAR la utilizza come parametro di gravità e significatività delle condotte familiari considerate nel giudizio prognostico.
art. 5 legge n. 91/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cittadinanza iure matrimonii è richiamata per evidenziare che determinati reati possono precludere il conseguimento dello status anche al coniuge di cittadino italiano, titolare di una posizione qualificata.
art. 10-bis legge n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il preavviso di rigetto è stato comunicato al richiedente, che non ha presentato osservazioni.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La dedotta violazione dei principi di buon andamento non è stata ritenuta sussistente, poiché il diniego risultava adeguatamente fondato sugli elementi istruttori e sulla valutazione prognostica dell’Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha costituito il fondamento, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, dell’ordine di oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati quale base dell’oscuramento dei dati personali disposto a tutela dei diritti e della dignità della parte.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita una valutazione discrezionale e prognostica dell’affidabilità del richiedente, dell’adesione ai valori dell’ordinamento e della sua compiuta integrazione nella comunità nazionale, non limitata alla verifica di requisiti meramente formali.
- Ai fini del giudizio prognostico sulla cittadinanza, i precedenti penali e le condotte antigiuridiche dei familiari conviventi possono essere valutati quali elementi del contesto familiare, anche se non direttamente riferibili al richiedente, quando la loro pluralità, natura e reiterazione siano idonee a evidenziare una situazione critica e a incidere sulla previsione di futura affidabilità.
- La valutazione dei precedenti rilevanti per la naturalizzazione deve essere complessiva e sintetica: l’Amministrazione può apprezzare i singoli elementi nei loro reciproci rapporti, considerando periodicità, reiterazione, natura delle condotte e loro collocazione nel decennio antecedente la domanda.
- La considerazione dei precedenti penali dei familiari nel procedimento di cittadinanza non costituisce applicazione al richiedente della responsabilità penale altrui né sanzione indiretta, ma costituisce esercizio del potere prognostico volto a verificare se la concessione dello status possa arrecare un pregiudizio alla comunità nazionale.
- La cittadinanza successivamente concessa a un familiare non impone di per sé l’annullamento del precedente diniego, dovendo la legittimità dell’atto essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze possono assumere rilievo in una nuova domanda, ove siano mutate le condizioni oggettive.
- Lo stabile inserimento sociale ed economico dello straniero nel Paese ospitante costituisce un prerequisito ordinario per la naturalizzazione, ma non basta da solo a fondare la concessione della cittadinanza, che richiede anche la valutazione dell’interesse pubblico e l’assenza di dubbi sull’affidabilità complessiva del richiedente.
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