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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13905/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto: 1) la richiesta di computazione come "presofferto" del periodo in cui era stato sottoposto all'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare (dal 15/7/2020 al 9/10/2023), sostenendo che la fascia oraria 20:00-08:00 aveva impedito l'attività lavorativa (inizio turno ore 7) e chiedendo perlomeno il riconoscimento di metà del periodo (anni 1, mesi 7, giorni 12); 2) la richiesta di operare il cumulo ideale tra più provvedimenti/sentenze per far valere periodi di custodia preventiva già scontati e attribuire il presofferto al reato ostativo, sostenendo che parte della detenzione preventiva era stata patita in processi sovrapposti e che il cumulo avrebbe ridotto la pena residua.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di Arezzo: l'obbligo di dimora con divieto di uscita nella fascia 20:00-08:00 non è assimilabile automaticamente agli arresti domiciliari e, nel caso concreto, non è stato fornito dall'istante alcun elemento probatorio specifico idoneo a dimostrare che la misura fosse tanto gravosa da essere "fungibile" con la pena. Sulla seconda censura la Corte ha confermato che lo scioglimento/cumulo ideale delle pene è materia che non costituisce oggetto di un procedimento autonomo davanti al giudice dell'esecuzione, ma va trattata incidentalmente dal giudice funzionalmente competente (es. magistratura di sorveglianza) nell'ambito del procedimento pertinente; pertanto la richiesta era inammissibile nel procedimento di esecuzione davanti al Tribunale di Arezzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Disciplina la non fungibilità della misura cautelare non custodiale con la pena, salvo che la misura cautelare imponga obblighi tali da renderla assimilabile agli arresti domiciliari; applicata dal Tribunale/Cassazione per negare il riconoscimento automatico del periodo di obbligo di dimora come presofferto.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione) invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la censura non avesse il necessario contenuto critico rispetto alla motivazione resa.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella censura relativa all'incidente di esecuzione e competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la richiesta di scioglimento del cumulo non fosse proponibile davanti al giudice dell'esecuzione in via autonoma.

  • art. 665, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole sull'incidente di esecuzione; usato per confermare i limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 660, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel quadro delle impugnazioni sugli atti dell'esecuzione; la Corte ha valutato la censura alla luce dei limiti di ammissibilità e del contenuto motivazionale richiesto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Cass., Sez. 1, sent. n. 3664/2012 (Bonaccorsi)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'obbligo di dimora può essere considerato fungibile solo se accompagnato da prescrizioni tali da renderlo assimilabile agli arresti domiciliari.

  • Cass., Sez. 1, sent. n. 10062/2020

    Decisione citata dal ricorrente come parametro per il riconoscimento, in casi eccezionali, di parte del periodo cautelare come presofferto; la Corte non l'ha ritenuta applicabile al caso concreto in assenza di prova specifica.

  • Cass., Sez. 1, sent. n. 4208/2000 e n. 52182/2016

    Giurisprudenza consolidata secondo cui lo scioglimento del cumulo ha natura ideale/temporanea e la sua scissione per fini di benefici penitenziari è competenza della magistratura di sorveglianza e non del giudice dell'esecuzione in un procedimento autonomo.

Massime di principio

  • L'obbligo di dimora con fascia oraria limitata (es. divieto di uscire tra le 20:00 e le 08:00) non è automaticamente fungibile con la pena detentiva: per il riconoscimento come "presofferto" è necessario dimostrare che le prescrizioni rendano la misura sostanzialmente assimilabile agli arresti domiciliari.
  • L'onere della prova grava sull'interessato che chiede la fungibilità: bisogna fornire elementi specifici e concreti (es. comprovati impedimenti lavorativi, restrizioni continue sulla libertà di movimento) e non meri argomenti generici o meramente prognostici.
  • Le questioni di cumulo o di "scioglimento ideale" delle pene non possono essere decise con un procedimento autonomo davanti al giudice dell'esecuzione; vanno invece valutate incidentalmente dal giudice funzionalmente competente (in genere la magistratura di sorveglianza) nell'ambito del procedimento pertinente o per il riconoscimento di benefici.
  • Davanti alla Corte di Cassazione non è sufficiente proporre una diversa valutazione di merito: il ricorso deve evidenziare vizi di diritto, motivazione illogica, contraddittoria o mancante su punti decisivi, altrimenti è inammissibile o infondato.
  • Se si intende ottenere il riconoscimento di periodi detentivi/sostitutivi come presofferto o la riassegnazione per finalità di benefici, è strategico proporre la questione nell'ambito processuale e davanti al giudice competente (magistratura di sorveglianza o procedimento di cumulo), corredando la domanda di prove specifiche.

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