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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33450/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sull'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto. Il secondo censurava la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione. Il terzo riguardava la responsabilità per la sottrazione o l'irregolare tenuta delle scritture contabili. Il quarto contestava la determinazione della pena. Il quinto deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per la conseguente determinazione della pena e per la mancata concessione dei benefici di legge. La Corte ha rilevato che i primi tre motivi prospettavano una ricostruzione alternativa dei fatti, senza censure di legittimità compiute, senza rituale denuncia di travisamento della prova e senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Gli ultimi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, sul trattamento sanzionatorio, l'atto di appello conteneva una richiesta generica e quindi era già inammissibile in parte qua.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla qualifica di amministratore di fatto, sulla bancarotta fraudolenta per distrazione e sulla sottrazione o irregolare tenuta delle scritture contabili mirassero a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e non evidenziassero vizi deducibili in cassazione. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità originaria dell'appello quanto al trattamento sanzionatorio, per genericità dei motivi, con conseguente inammissibilità dei corrispondenti motivi di ricorso. La Corte ha precisato che la sentenza d'appello aveva comunque motivato congruamente la conferma della pena, inferiore al medio edittale, valorizzando anche la sottrazione di ingenti somme dal compendio aziendale. L'inammissibilità ha impedito di rilevare la prescrizione relativa al capo B. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    L'inammissibilità dell'impugnazione deve essere rilevata anche in cassazione quando il gravame precedente era inammissibile per genericità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Le spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate dalla Corte d'appello con separato decreto e poste a carico dello Stato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, sollecita una ricostruzione alternativa dei fatti o una nuova valutazione del compendio probatorio, senza individuare uno specifico vizio di legittimità e senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto mediante la selezione parcellizzata di singoli elementi del materiale probatorio; la censura deve riguardare ritualmente un effettivo travisamento e confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • La genericità del motivo di appello sul trattamento sanzionatorio rende inammissibile il gravame sul punto; tale inammissibilità può essere rilevata anche in sede di legittimità e determina l'inammissibilità dei corrispondenti motivi di ricorso per cassazione.
  • Quando la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale, una motivazione congrua che richiami gli elementi ritenuti rilevanti, tra cui l'entità delle somme sottratte, è idonea a sostenere la decisione sul trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di rilevare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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