Cassazione Penale, Sentenza n. 10407/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 500 in favore della Cassa delle ammende (applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.). Sentenza depositata il 10/01/2022.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/07/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Il ricorrente deduceva, con riguardo al diniego delle misure alternative, censure per violazione di legge e vizio della motivazione. In data 21/10/2021 il ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso proposto.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione; la norma è stata applicata per dichiarare il ricorso inammissibile a seguito della rinuncia personale del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; la Corte l'ha applicata senza distinguere tra le varie cause di inammissibilità, conformemente alla giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena).
Giurisprudenza
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01
Richiamata per confermare che l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità quando dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e personale del ricorrente determina l'immediata inammissibilità del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; prima di rinunciare è quindi essenziale valutare le conseguenze processuali e sostanziali.
- In caso di inammissibilità per rinuncia il giudice può condannare il rinunciante al pagamento delle spese processuali e applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; la sanzione è dovuta indipendentemente dalla causa specifica di inammissibilità.
- Se si intende impugnare il rigetto di misure alternative (detenzione domiciliare, affidamento in prova, semilibertà) occorre formulare motivi concreti e completi nella fase iniziale, poiché una rinuncia successiva preclude il riesame delle censure in cassazione.
- La decisione sottolinea l'importanza della tempestività e della coerenza delle scelte difensive: rinunciare personalmente al ricorso equivale a rinunciare alle possibilità di ottenere il riesame della decisione impugnata.
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