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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10407/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 500 in favore della Cassa delle ammende (applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.). Sentenza depositata il 10/01/2022.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/07/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Il ricorrente deduceva, con riguardo al diniego delle misure alternative, censure per violazione di legge e vizio della motivazione. In data 21/10/2021 il ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso proposto.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La rinuncia del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione; la norma è stata applicata per dichiarare il ricorso inammissibile a seguito della rinuncia personale del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; la Corte l'ha applicata senza distinguere tra le varie cause di inammissibilità, conformemente alla giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena).

  • Giurisprudenza

    Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01

    Richiamata per confermare che l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità quando dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e personale del ricorrente determina l'immediata inammissibilità del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; prima di rinunciare è quindi essenziale valutare le conseguenze processuali e sostanziali.
  • In caso di inammissibilità per rinuncia il giudice può condannare il rinunciante al pagamento delle spese processuali e applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; la sanzione è dovuta indipendentemente dalla causa specifica di inammissibilità.
  • Se si intende impugnare il rigetto di misure alternative (detenzione domiciliare, affidamento in prova, semilibertà) occorre formulare motivi concreti e completi nella fase iniziale, poiché una rinuncia successiva preclude il riesame delle censure in cassazione.
  • La decisione sottolinea l'importanza della tempestività e della coerenza delle scelte difensive: rinunciare personalmente al ricorso equivale a rinunciare alle possibilità di ottenere il riesame della decisione impugnata.

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