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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09603/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza impugnata è stata dunque lasciata ferma nei suoi effetti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati, con unico ricorso proposto tramite il comune difensore di fiducia, hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 luglio 2024 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La censura riguardava la mancata riqualificazione di alcuni fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento ai capi 240B), 298B) e 300B). Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l'ipotesi di lieve entità. La Cassazione ha però rilevato che il motivo era generico, perché non indicava gli specifici elementi fattuali che avrebbero potuto giustificare la riqualificazione, ed era inoltre meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello. La Corte di merito aveva motivato in modo logico e non manifestamente illogico, osservando che per i capi in esame il dato ostativo era l'elevato quantitativo di droga sequestrata o movimentata, pari rispettivamente a "un kilo e 70 più 500 grammi", un chilogrammo, mezzo chilogrammo, per un corrispettivo di seimila euro, circostanze incompatibili con la lieve entità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La riqualificazione in ipotesi di lieve entità è esclusa quando il dato quantitativo della droga è elevato e tale elemento, da solo, può costituire ostacolo assorbente alla sussunzione nel comma 5.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali si accompagna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata se la causa di inammissibilità è priva di colpa; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che invoca la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti deve indicare in modo specifico gli elementi fattuali che sorreggono la diversa qualificazione; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo che si limita a riproporre doglianze già esaminate e confutate dalla corte di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Nella valutazione della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'elevato quantitativo di sostanza stupefacente può costituire elemento negativo assorbente e impedire la riqualificazione del fatto.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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