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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40761/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia di merito riguardava una pluralità di giudizi in tema di contraffazione di calzature, anche davanti ad autorità giudiziarie estere, in particolare a Parigi e Berlino. La vicenda giunta in Cassazione era quella relativa alla declaratoria di esecutorietà, ai sensi del Regolamento CEE n. 44 del 2001, di una sentenza del Tribunale di Berlino, resa esecutiva dalla Corte d'appello di Ancona con decreto del 15/06/2017 e poi confermata con sentenza n. 1843/2018 di rigetto dell'opposizione al decreto. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la decisione della Corte territoriale; tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinuncia, con compensazione delle spese già concordata tra le parti.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, e che, essendo misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 44 del 2001

    È richiamato come base normativa della declaratoria di esecutorietà della sentenza straniera resa dal Tribunale di Berlino.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne esclude l'applicazione, ritenendo che il raddoppio del contributo unificato riguardi solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • Cass. n. 6888 del 03/04/2015

    È richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici previsti dalla legge.

  • Cass. n. 23175 del 12/11/2015

    È richiamata per ribadire che la disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice può disporre che non vi sia luogo a provvedere sulle spese se le parti hanno già regolato tale profilo.
  • Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e, come tale, si applica soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, non potendo essere esteso in via analogica ai casi di estinzione del giudizio.
  • L'accertamento della rinuncia e della relativa accettazione è sufficiente a chiudere il giudizio di legittimità senza esame del merito dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeMarchi
RamiProcesso civileCommercialeProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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