Cassazione Civile, Sentenza n. 14978/2021 del 28/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cherchi Mario aveva convenuto la società SI.CRI per occupazione di una porzione del suo terreno nell'ambito di un complesso residenziale, impedimento di accesso al lotto e aumento del dislivello rispetto alla viabilità realizzata; chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Cagliari accolse la domanda imponendo alla società la realizzazione di una rampa di accesso secondo il C.T.U. e la condanna al pagamento di una somma. SI.CRI impugnò in appello senza successo; in Cassazione la società dedusse, con tre motivi, vizio di errata valutazione delle prove, omessa o insufficiente motivazione e violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., invocando l'art.360 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione: ha dichiarato inammissibili e infondate le censure relative a presunta assenza o insufficienza della motivazione e alla valutazione delle prove, richiamando il principio del libero convincimento del giudice del merito e i limiti del sindacato di legittimità (art.360 c.p.c.). Non sono state decise spese in favore delle parti resistenti perché queste ultime non hanno svolto difesa; è stata rilevata la sussistenza dell'obbligo, eventualmente dovuto, per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 3 (e richiamo ai nn. 4 e 5 nel corso della motivazione)
la Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione: l'art.360 consente il controllo delle violazioni di legge e, in tema di motivazione e valutazione delle prove, il giudizio di legittimità valuta soprattutto carenze motivazionali manifeste; non è ammessa la riconsiderazione del libero apprezzamento delle prove salvo vizi motivazionali che configurino omissione o contraddizione tali da incidere sul minimo garantito di motivazione
art. 115 e art. 116 c.p.c.
disciplinano i criteri di utilizzazione e valutazione della prova e il libero convincimento del giudice: la Corte osserva che le presunte violazioni di tali norme sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti in cui si configurino come carenza motivazionale o omissione di elementi decisivi; la semplice divergenza di valutazione è sindacabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale rilevante
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
comma 1 bis e comma 1 quater
prevede l'obbligo, in talune ipotesi, del versamento di un ulteriore contributo unificato per i ricorsi in Cassazione; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente, se dovuto
d.l. n. 83/2012 conv. con modificazioni dalla l. n. 134/2012 (art. 54)
richiamato in relazione alla riforma dell'art.360 c.p.c. che ha rimodulato il sindacato di legittimità sulle motivazioni e sulla valutazione delle prove; la Corte lo usa per spiegare il più restrittivo criterio di ammissibilità dei motivi che impugnano il libero convincimento
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma della valutazione delle prove basandosi su una mera diversa interpretazione dei fatti: va dimostrata l'omessa considerazione di specifici e decisivi elementi o una motivazione contraddittoria o inesistente.
- La denunzia congiunta di "omessa" e "insufficiente" motivazione è logicamente inconciliabile e rischia l'inammissibilità del motivo: bisogna individuare chiaramente quale vizio si contesta.
- Le censure basate sugli artt.115 e 116 c.p.c. devono mostrare che il giudice di merito ha trascurato fatti o documenti decisivi; l'invocazione generica del mancato rispetto dei criteri probatori è insufficiente.
- Il principio del libero convincimento del giudice del merito è ampiamente rispettato in sede di legittimità salvo che emerga un'anomalia motivazionale che integri una violazione di legge rilevante.
- In impugnazioni in Cassazione, curare la forma: motivi circostanziati, indicazione precisa degli elementi omessi o contraddetti e collegamento diretto tra l'omissione e l'errore di diritto sono essenziali per l'ammissibilità e il successo del ricorso.
- Attenzione agli adempimenti procedurali e ai contributi: la mancata difesa delle parti intimanti può influire sulla decisione relativa alle spese processuali e va valutato l'eventuale obbligo di contributo unificato aggiuntivo ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
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