Cassazione Civile, Sentenza n. 15001/2021 del 28/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n.524/2015 che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda della Floris e li aveva condannati, ciascuno per la parte di interesse, a ripristinare il passaggio pedonale sul fondo attoreo, arretrare il muro di confine e rimuovere una condotta interrata. Il ricorso mira alla cassazione di tale pronuncia per quattro motivi (vizi di diritto relativi alla decisione di merito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La decisione si è basata sulla prova di avvenuta ricezione del messaggio PEC contenente la notifica della sentenza d'appello (notifica effettuata il 14/10/2015): una volta acquisita la ricevuta telematica, l'onere di provare una disfunzione del sistema grava sul destinatario. I motivi di merito non sono stati esaminati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.500,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali e accessorie, e al versamento, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater; art. 13, comma 1-bis
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione delle norme sull'aumento del contributo unificato, ossia il possibile raddoppio previsto dalle disposizioni citate in caso di determinate condizioni procedurali; la Corte ha quindi disposto l'ulteriore versamento previsto dalla norma.
Codice di procedura civile
art. 378 c.p.c. (memorie)
Richiamata solo come riferimento procedurale per l'ammissione di memorie depositate dalle parti; non decisiva sul merito ma presente nel procedimento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
sentenze citate: Cass. n. 20747/2018; Cass. 21/02/2020 n.4624; Cass. 24/09/2020 n.20039; Cass. 31/10/2017 n.15819; Cass. 22/12/2016 n.26773; Cass. 21/07/2016 n.15035; Cass. 31/10/2017 n.25819
La Corte ha seguito l'orientamento consolidato secondo il quale la ricevuta di consegna PEC costituisce prova dell'avvenuta notificazione e, una volta acquisita, grava sul destinatario che la contesta l'onere di allegare e provare specifiche disfunzioni del sistema telematico; inoltre il destinatario ha l'obbligo, in spirito collaborativo, di informare il mittente se gli allegati risultano illeggibili.
Massime di principio
- La ricevuta di avvenuta consegna tramite PEC è, di norma, prova sufficiente dell'efficacia della notificazione e fa decorrere i termini processuali.
- Chi contesta la regolarità di una notifica telematica deve fornire elementi concreti e probatori di malfunzionamento del sistema (log, attestazioni tecniche, documentazione che dimostri l'impossibilità di accesso al contenuto).
- Se gli allegati PEC sono illeggibili, il destinatario deve tempestivamente informare il mittente e richiedere la ripetizione o una modalità alternativa di trasmissione; la mancata contestazione tempestiva rende difficoltosa la concessione di rimedi per tardività.
- Se il termine per impugnare è già decorso per effetto di una notifica ritenuta valida, il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività e non viene esaminato nel merito.
- In caso di inammissibilità per tardività il giudice può condannare alla rifusione delle spese e, se previsto dalla normativa, disporre l'applicazione di contributi aggiuntivi (es. raddoppio del contributo unificato) a carico della parte soccombente.
- Per evitare rischi: conservare tutte le ricevute PEC, scaricare e conservare immediatamente gli allegati ricevuti, effettuare contestazioni tecniche tempestive (entro termini brevi) e acquisire per tempo consulenze informatiche ove si sospetti un problema di leggibilità.
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