Cassazione Civile, Sentenza n. 15000/2021 del 28/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla successione intestata di Ferrini Marcello: le parti controparti (moglie di primo letto e figli) hanno chiesto divisione dei beni ereditari e la restituzione di mobili/gioielli; la Rocha (moglie di secondo letto) ha chiesto il riconoscimento del diritto di abitazione sull'appartamento di via Camilla e, in via subordinata, la dilazione della divisione ai sensi dell'art. 1111 c.c., oltre a una eventuale indennità per occupazione. Il Tribunale aveva dichiarato aperta la successione, individuato l'asse e rigettato le domande di restituzione e le domande riconvenzionali della Rocha; in appello la Rocha ha impugnato la decisione mentre le altre parti hanno proposto appello incidentale (dichiarato inammissibile per tardività). La questione centrale è se il coniuge superstite può acquisire il diritto di abitazione e di uso quando l'immobile adibito a residenza familiare sia in comproprietà tra il de cuius e un terzo (qui la moglie del primo letto).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Rocha. Ha confermato l'orientamento consolidato (in particolare Cass. n. 6691/2000) secondo cui i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. sorgono solo se l'immobile e i relativi arredi appartengono al de cuius o sono in comunione tra il de cuius e l'altro coniuge; tali diritti non possono essere configurati quando la casa familiare sia in comunione tra il de cuius e un soggetto estraneo all'eredità. Ne consegue l'impossibilità di riconoscere un equivalente pecuniario dell'abitazione richiesta dalla Rocha nella fattispecie. La Corte ha altresì respinto le restanti censure (omesso esame sui mobili; indennità di occupazione), ritenendo che le domande fossero state esaminate e che la domanda di indennità fosse stata proposta validamente con i mezzi processuali opportuni. Spese compensate; la Corte ha inoltre rilevato l'eventuale obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 540 cod. civ.
a norma dell'art.540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge
I diritti di abitazione e di uso spettano solo se l'immobile e i mobili appartenevano al de cuius o erano in comunione tra il de cuius e l'altro coniuge; non sono opponibili a quote di terzi estranei all'eredità
art. 720 cod. civ.
Citato in riferimento alle norme sul possesso e gli effetti reali; utilizzato nella censura ma la Corte non ha riconosciuto una diversa portata applicativa rispetto all'art. 540
art. 1111 cod. civ.
Norma invocata dalla Rocha per chiedere dilazione della divisione dell'immobile; la domanda non ha modificato l'esito in assenza del presupposto di diritto di abitazione
art. 360 c.p.c.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione: sono state esaminate le doglianze ai vari n. (3, 4, 5) e ritenute infondate o mal inquadrate processualmente
art. 183 c.p.c.
Richiamato per attestare che la domanda di indennità di occupazione era stata proposta per iscritto nelle note ex art. 183 c.p.c.; la Corte ha ritenuto la domanda tempestiva e validamente dedotta
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
art. 13 comma 1‑quater/del D.P.R. n. 115 del 2002
Riferimento alla disciplina del contributo unificato: la Corte ha dato atto che possono sussistere presupposti per l'ulteriore versamento del contributo da parte del ricorrente
Cass. civ. sez. II, sent. n. 6691/2000
"i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili... sono di proprietà del 'de cuius' o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità... nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo"
Giurisprudenza di riferimento confermata: esclusione del diritto di abitazione/uso quando l'immobile è in comunione con soggetti estranei all'eredità
Cass. civ., Sez. Seconda, sent. n. 8171/1991
Pronuncia conforme al principio che il diritto di abitazione/uso si fonda sulla titolarità del de cuius o sulla comunione con l'altro coniuge; non può gravare su quote di terzi
Cass. civ., sent. n. 15594/2004
Decisione che aveva affrontato il tema della conversione in equivalente monetario quando l'immobile è indivisibile; richiamata dalla Corte ma ritenuta non ostativa all'orientamento più recente che esclude il diritto quando vi è comproprietà con terzi
Cass. civ., sent. n. 2474/1987
Precedente orientamento che ammetteva la conversione in denaro del diritto di abitazione in casi di impossibilità materiale di separazione; ritenuto superato dall'orientamento del 2000
Massime di principio
- Il diritto di abitazione e il diritto d'uso previsti dall'art. 540 c.c. sorgono esclusivamente quando l'immobile e gli arredi appartenevano al de cuius o erano in comunione tra il de cuius e l'altro coniuge: se la casa familiare è in comproprietà tra il de cuius e un terzo estraneo all'eredità, i diritti non si configurano.
- L'orientamento giurisprudenziale dominante (Cass. n. 6691/2000) prevale su pronunce precedenti che ammettevano la conversione in equivalente monetario; dunque, nella prassi attuale, non può essere automaticamente riconosciuto un valore pecuniario se manca il presupposto soggettivo del diritto.
- Se si contesta lo stato di possesso o si chiede indennità per occupazione, è opportuno dedurre la relativa domanda con atti processuali idonei (es. note ex art. 183 c.p.c.) e produrre prova della titolarità e della data di occupazione; tali domande sono esaminabili ma dipendono dal riconoscimento di un diritto soggettivo reale o personale sottostante.
- In caso di comproprietà con terzi, valutare tempestivamente azioni alternative: richiesta di attribuzione di monetario equivalente può essere difficoltosa alla luce dell'orientamento consolidato; considerare invece negoziazioni tra coeredi o istanze di vendita/divisione concordata.
- Attenzione alla tempestività degli impugnativi: appelli incidentali tardivi possono essere dichiarati inammissibili; curare i termini e i requisiti di ammissibilità degli atti.
- In caso di questioni non univoche e di precedente giurisprudenziale controverse, il giudice può compensare le spese processuali: ciò rende utile valutare il rapporto costi/benefici prima di proseguire con impugnative di difficile esito.
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