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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36159/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita catastale di un immobile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; l'Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello alla CTR Lazio, ma quest'ultima lo aveva dichiarato inammissibile perché notificato a mezzo di operatore postale privato. L'Agenzia ha impugnato la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha sostenuto la validità della notifica dell'appello effettuata tramite posta privata e la sua tempestività; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 156 c.p.c., assumendo che la costituzione della contribuente avesse comunque sanato l'eventuale vizio, per raggiungimento dello scopo. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, verificando che non era stata fornita prova della tempestiva e valida notifica dell'appello, con conseguente tardività e inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo nel periodo considerato è nulla e non inesistente, ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo non incide sul diverso profilo della tempestività quando manchi la certezza legale della data di consegna all'operatore. Nel caso concreto ha rilevato che, dagli atti acquisiti, non risultava una prova idonea della effettiva notifica e della tempestività dell'appello, sicché la declaratoria di inammissibilità per tardività resa dalla CTR era corretta. Le spese di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata

  • art. 156 c.p.c.

    la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera in presenza di carenza di certezza legale sulla tempestività della notificazione

  • art. 327 c.p.c.

    l'appello, in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, va proposto entro sei mesi dal deposito

  • art. 51 d.lgs. 546 del 1992

    la tardività dell'impugnazione comporta inammissibilità

  • art. 2008/6/CE

    richiamata quale contesto normativo europeo che consente la notifica di atti giudiziari da parte degli operatori postali nei limiti indicati dalla Corte

  • L. n. 124 del 2017

    richiamata come disciplina nazionale sopravvenuta sul regime delle notificazioni tramite operatori postali

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la tempestività della notifica incombe su chi propone l'impugnazione

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione è soggetta a termine decadenziale, la tempestività deve essere verificata d'ufficio anche in cassazione, perché attiene a interessi indisponibili.
  • La notificazione di atti giudiziari tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente nel periodo regolato dal quadro normativo europeo richiamato, ma la nullità non elimina l'esigenza di prova certa della data di perfezionamento della notifica ai fini della tempestività dell'impugnazione.
  • La costituzione della controparte può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ma non supplisce alla mancanza di prova della tempestiva proposizione dell'impugnazione.
  • L'onere di dimostrare la tempestività della notificazione dell'appello grava sull'impugnante; in mancanza di prova documentale idonea, l'impugnazione va dichiarata inammissibile per tardività.
  • In assenza di notificazione della sentenza di primo grado, il termine per proporre appello decorre dal deposito della sentenza e va computato secondo il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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