Sentenza n. 3260/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento in data 2 settembre 2022 prot. n. C_E734-A878F93 – 1 – 2022-09-02 - 0027284, a firma del Responsabile del Settore Territorio del Comune di Luino, notificato in pari data, con il quale è stato disposto l'annullamento ex art. 21 nonies della SCIA n. 92/2020 per la chiusura di strada privata; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento d'ufficio, ex art. 21-nonies l. 241/1990, della SCIA per la chiusura di una strada privata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio aveva impugnato il provvedimento del Responsabile del Settore Territorio del Comune di Luino che aveva disposto l'annullamento d'ufficio della SCIA n. 92/2020, relativa alla chiusura di una strada privata. Nel corso del giudizio, il condominio ha dichiarato che il Comune aveva successivamente espropriato la strada privata di accesso, sulla quale era stata richiesta l'installazione di un cancello carraio, e che tale sopravvenienza aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione nel merito. Il condominio ha quindi chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese. Il Comune si è opposto soltanto alla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conformemente alla richiesta del condominio, ritenendo che l'espropriazione intervenuta nel corso del giudizio avesse eliminato l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione dell'annullamento della SCIA. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione della risalenza della causa e della limitata attività difensiva svolta. Sono rimaste ferme e irripetibili le spese già liquidate con l'ordinanza n. 1311 del 10 novembre 2022 per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento impugnato era stato adottato dal Comune quale annullamento d'ufficio della SCIA; la sentenza non esamina nel merito i presupposti sostanziali dell'autotutela, poiché dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; la sentenza non ne sviluppa uno specifico principio interpretativo.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, per una sopravvenienza intervenuta nel corso del giudizio, viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione sul merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta tenendo conto della risalenza della causa e della limitata attività difensiva svolta dalle parti, ferma l'eventuale liquidazione già effettuata per una precedente fase cautelare.
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