Cassazione Penale, Sentenza n. 34741/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 16 marzo 2026, aveva disposto la correzione della sentenza predibattimentale del 26 maggio 2017, eliminando il nominativo di un imputato non appellante, già condannato in primo grado per reati edilizi. La sentenza del 2017 aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati e revocato l’ordine di demolizione anche nei suoi confronti; la correzione avrebbe quindi fatto rivivere la condanna di primo grado, le sanzioni amministrative ripristinatorie e l’ordine di demolizione. L’imputato e la coimputata hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Primo: violazione degli artt. 178, lett. e), 130, comma 2, e 127 c.p.p., perché la correzione era stata disposta de plano, senza udienza camerale né contraddittorio, con conseguente nullità e concreto pregiudizio per l’imputato. Secondo: violazione dell’art. 130, comma 1, c.p.p., poiché l’eliminazione del nominativo avrebbe modificato in modo essenziale una decisione che aveva consapevolmente esteso all’imputato gli effetti della declaratoria di prescrizione e della revoca dell’ordine di demolizione; la correzione non poteva essere utilizzata per sostituire tale decisione, il cui eventuale errore avrebbe dovuto essere fatto valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione. Terzo: violazione degli artt. 130 e 587 c.p.p., sostenendo che l’estensione degli effetti dell’impugnazione della coimputata al coimputato non appellante fosse una scelta interpretativa, non una svista materiale, e che la successiva soluzione delle Sezioni Unite del 2018 non consentisse di correggere retroattivamente la decisione mediante l’art. 130 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il primo motivo, ritenendo assorbente la natura sostanziale della modifica. L’art. 130 c.p.p. consente di correggere errori od omissioni materiali solo se l’intervento non comporta una modificazione essenziale dell’atto; non permette di sostituire o modificare una decisione già assunta. Nel caso concreto, l’eliminazione del nominativo dalla sentenza del 2017 mutava sostanzialmente l’esito nei confronti dell’imputato, facendo rivivere la condanna di primo grado e le relative statuizioni demolitorie. La Corte ha inoltre rilevato che l’ordinanza era stata adottata de plano e che la parte aveva dimostrato un concreto interesse alla partecipazione camerale, in quanto il provvedimento incideva in malam partem sulla sua posizione. L’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio. Il terzo motivo non è stato autonomamente esaminato.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
Il testo della norma è molto chiaro nell'affermare che gli errori materiali, emendabili attraverso l'istituto dell'art. 130 cod. proc. pen., consistono in «errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto».
La correzione è ammessa soltanto per errori o omissioni la cui eliminazione non alteri in modo essenziale l’atto. Non può essere impiegata per modificare o sostituire una decisione già assunta, ma solo per rendere la sua estrinsecazione formale conforme al contenuto decisionale effettivamente adottato.
art. 178 c.p.p.
È, invero, fermo nell'ermeneusi di legittimità il principio secondo cui «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.»
L’adozione de plano di un provvedimento di correzione materiale, senza camera di consiglio e senza avviso alle parti, comporta una nullità di ordine generale.
art. 127 c.p.p.
È, invero, fermo nell'ermeneusi di legittimità il principio secondo cui «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.»
Nel procedimento di correzione deve essere garantita la partecipazione delle parti secondo il modello camerale; la decisione de plano senza avviso è viziata, fermo il requisito dell’interesse concreto a denunciare la lesione del contraddittorio.
art. 587 c.p.p.
Non è riportato nel testo un passaggio in cui la Corte applichi o interpreti l'art. 587 c.p.p.; la norma è richiamata soltanto nella prospettazione difensiva.
La Corte non formula una propria interpretazione della norma.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non può essere utilizzato quando l’intervento modifica in modo essenziale una decisione già assunta o ne sostituisce il contenuto, anche se l’errore è stato originato nella formazione della volontà giudiziale.
- La correzione materiale è consentita soltanto quando armonizza la forma esterna dell’atto con il suo contenuto decisionale già definito e non incide sulla decisione nella sua sostanza.
- L’adozione de plano di un provvedimento di correzione materiale, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, comporta una nullità di ordine generale.
- La violazione del contraddittorio nel procedimento camerale può essere denunciata in cassazione se il ricorrente dimostra un interesse concreto alla partecipazione, collegato alla possibilità di allegare fatti o situazioni decisive e incidenti sul provvedimento.
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