Sentenza n. 107/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta provinciale n. 326 del 6 marzo 2026, nella parte in cui non ha incluso il CCNL J154 nell'elenco dei contratti collettivi richiesti per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dalla legge provinciale n. 6 del 2023, nonché gli atti presupposti, in particolare la deliberazione n. 1758 del 31 ottobre 2024 e il relativo Protocollo d'intesa
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione del CCNL J154, sottoscritto dall'organizzazione datoriale ricorrente e da due organizzazioni sindacali dei lavoratori, dall'elenco dei contratti collettivi la cui applicazione consente alle imprese di accedere agli aiuti provinciali. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 2, lett. a), della legge provinciale n. 6 del 2023, dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, degli artt. 39 e 97 Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il CCNL J154 avrebbe dovuto essere incluso perché i dati dell'archivio CNEL ne attesterebbero una diffusione nazionale superiore a quella dei CCNL J153 e J126 già inseriti nell'elenco. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriormente la violazione dell'art. 39 Cost. e gli stessi vizi di eccesso di potere, chiedendo di valorizzare anche i dati del flusso UNIEMENS relativi ai contributi versati ai fondi bilaterali e la giurisprudenza ordinaria che avrebbe riconosciuto la rappresentatività delle organizzazioni stipulanti. Ha chiesto anche l'acquisizione istruttoria dei dati UNIEMENS e la sospensione degli atti. La Provincia e la controinteressata ANAPA hanno eccepito il difetto originario di interesse, la tardività dell'impugnazione degli atti realmente lesivi e l'infondatezza nel merito, sostenendo che la delibera del 2026 fosse un mero aggiornamento tecnico dell'elenco formato nel 2024 e che il ricorrente non avesse provato la maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL J154.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per originario difetto di interesse. La delibera n. 326 del 2026 è stata qualificata come mero atto di aggiornamento tecnico e meramente confermativo della delibera n. 1758 del 2024, perché si è limitata a recepire variazioni tecniche dell'archivio CNEL senza rinnovare l'istruttoria né modificare la scelta originaria dei contratti inclusi nell'elenco. La lesione derivava quindi dalla delibera del 2024, che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata. In ogni caso, trattandosi di un requisito escludente per l'accesso agli aiuti, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la clausola al più tardi con la delibera n. 1683 del 2025, che aveva aperto i termini per la presentazione delle domande e rinviato ai criteri generali contenenti il requisito dell'applicazione di un CCNL incluso nell'elenco. Il Tribunale ha inoltre ritenuto inammissibile l'intervento ad adiuvandum delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, poiché esse erano titolari di un interesse autonomo, corrispondente a quello del ricorrente, e non di un interesse meramente dipendente; pertanto avrebbero dovuto agire autonomamente entro il termine decadenziale. Il Collegio ha comunque esaminato sinteticamente il merito, ritenendolo infondato. Ai fini della legge provinciale rileva la maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto il contratto, non la sola diffusione del CCNL né la rappresentatività dell'organizzazione datoriale. Il dato quantitativo sull'applicazione del contratto costituisce un indice possibile, ma non sufficiente, dovendo essere valutato insieme ad altri elementi, tra cui deleghe sindacali, risultati nelle elezioni delle RSU, attività di tutela nelle vertenze, pratiche INPS e diffusione territoriale. Il ricorrente e gli intervenienti non hanno fornito prova adeguata della maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL J154. La previsione provinciale è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, poiché non impone l'adozione di uno specifico contratto ma subordina l'accesso agli incentivi alla scelta di contratti ritenuti idonei a garantire migliori tutele ai lavoratori. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e degli intervenienti, rispettivamente in euro 2.000 e 1.000 per ciascuna parte resistente, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, lett. a), l.p. Trento n. 6/2023
beneficiano degli interventi ... le imprese che indicano e conseguentemente adottano ... il contratto collettivo ... tra quelli che la Giunta provinciale ... individua fra i contratti collettivi nazionali ... stipulati dalle associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
La norma consente di subordinare gli aiuti provinciali all'applicazione di contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; la verifica riguarda principalmente la rappresentatività di tali organizzazioni e non la mera diffusione del contratto.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è inammissibile per originario difetto di interesse quando l'atto impugnato non ha autonoma lesività e la lesione deriva da un precedente atto non tempestivamente impugnato.
art. 28, comma 2, c.p.a.
Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova
L'intervento adesivo-dipendente è ammissibile solo per chi abbia una posizione giuridica collegata o dipendente da quella della parte principale; il titolare di un interesse autonomo all'impugnazione deve agire entro i propri termini decadenziali.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.
art. 39 Cost.
Il richiamo alla libertà e alla rappresentatività sindacale non impedisce alla Provincia di selezionare, quale requisito per l'accesso agli incentivi, contratti stipulati da organizzazioni comparativamente rappresentative, purché la misura sia funzionale alla tutela dei lavoratori e ragionevole.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo relativo al difetto di motivazione non è stato esaminato favorevolmente, anche perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, nel merito, la selezione dei contratti è stata ritenuta coerente con i criteri dell'intesa provinciale.
Massime di principio
- Un atto amministrativo che si limiti ad aggiornare tecnicamente un elenco già formato, recependo variazioni dei dati di riferimento senza nuova istruttoria né rinnovata valutazione dell'interesse pubblico, è un atto meramente confermativo e non riapre il termine per impugnare la scelta originaria.
- Quando un elenco o una clausola stabilisce un requisito escludente per l'accesso a contributi pubblici, il requisito deve essere impugnato tempestivamente insieme all'atto generale o al bando che lo introduce o lo rende operativo; la successiva applicazione informatica o il diniego di fatto non fanno sorgere un nuovo interesse autonomamente tutelabile.
- L'intervento adesivo-dipendente nel processo amministrativo presuppone una posizione giuridica collegata o dipendente da quella della parte principale. Chi vanta un interesse autonomo e direttamente leso dall'atto deve proporre autonomo ricorso entro il termine decadenziale e non può eludere tale termine mediante intervento.
- Ai fini della verifica della maggiore rappresentatività comparativa richiesta per selezionare i contratti collettivi rilevanti per l'accesso a benefici pubblici, la diffusione quantitativa del contratto non è di per sé decisiva: devono essere considerati, secondo una valutazione complessiva, anche l'adesione alle organizzazioni sindacali, le deleghe, i risultati nelle RSU, l'attività di tutela e la diffusione territoriale.
- Quando la legge subordina incentivi pubblici all'applicazione di contratti stipulati da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, la verifica deve concentrarsi sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro, non soltanto su quella dell'associazione datoriale o sul numero di imprese e lavoratori cui il contratto risulta applicato.
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