Tribunale, Sentenza T-569/19
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2021. — AlzChem Group AG contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un procedimento di recupero di un aiuto di Stato a seguito di una decisione che lo dichiara incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente – Principio di non discriminazione – Obbligo di motivazione. — Causa T-569/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di AlzChem contro il diniego della Commissione di accedere a documenti sul recupero di un aiuto di Stato concesso in Slovacchia. Pur precisando che la decisione esplicita della Commissione ha sostituito il precedente silenzio, il Tribunale conferma che i documenti sulla fase di esecuzione del recupero sono coperti da una presunzione generale di riservatezza. Esclude inoltre la sussistenza di un interesse pubblico prevalente e ritiene adeguata la motivazione del rifiuto di accesso parziale o nei locali della Commissione.
Accesso ai documenti su un procedimento di recupero di aiuto di Stato: il Tribunale chiarisce che i documenti relativi alla fase di esecuzione del recupero sono coperti da una presunzione generale di riservatezza ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e conferma il diniego di accesso della Commissione.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia legittimamente negato l’accesso a documenti relativi allo stato di avanzamento e all’importo del recupero di un aiuto di Stato, invocando le eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001; se tali documenti siano coperti da una presunzione generale di riservatezza; se ricorra un interesse pubblico prevalente alla divulgazione; e se il diniego di accesso parziale o nei locali della Commissione sia adeguatamente motivato.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che i documenti relativi al controllo dell’esecuzione di una decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto di Stato rientrano, in linea di principio, in una categoria di documenti coperta da una presunzione generale di riservatezza fondata sull’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, perché la loro divulgazione potrebbe compromettere il dialogo e la cooperazione bilaterale tra Commissione e Stato membro interessato, analogamente a quanto avviene nella fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento. In assenza di una dimostrazione concreta di un interesse pubblico prevalente, la Commissione può quindi negare l’accesso integrale e parziale; il diniego è inoltre sufficientemente motivato se espone che la presunzione generale esclude l’accesso parziale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 85, paragrafo 1
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
Accesso ai documenti relativi al recupero di un aiuto di Stato
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da AlzChem Group AG contro la decisione della Commissione del 22 luglio 2019 che ha negato l’accesso, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, a documenti concernenti lo stato di avanzamento del recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile e ordinato a carico della Repubblica slovacca.
Fatti e procedimento principale
La Commissione, con la decisione 2015/1826 relativa all’aiuto di Stato concesso a NCHZ, aveva dichiarato l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ordinandone il recupero da parte dell’impresa e del suo successore economico. AlzChem, già parte interessata nel procedimento, ha chiesto nel 2019 l’accesso a documenti interni della Commissione contenenti dati sul recupero effettivo e sul relativo importo. Dopo un primo diniego e una successiva domanda di conferma, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, negando l’accesso sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
Eccezione preliminare su termine e atto impugnabile
Il Tribunale chiarisce che, decorso il termine iniziale e la prima proroga, il silenzio della Commissione integrava una decisione implicita di diniego. Tuttavia, la successiva decisione esplicita del 22 luglio 2019 ha revocato quella implicita e costituisce l’atto impugnabile. Il termine di ricorso va quindi calcolato dalla decisione esplicita, non da quella implicita, e il ricorso è stato ritenuto tempestivo.
Quadro normativo e giurisprudenziale rilevante
Il Tribunale richiama il principio di accesso più ampio possibile ai documenti previsto dal regolamento n. 1049/2001, ma ribadisce che le eccezioni di cui all’articolo 4 devono essere interpretate restrittivamente. Ricorda inoltre che, in presenza di determinate categorie di documenti, la giurisprudenza ammette presunzioni generali di riservatezza, purché i documenti appartengano a una categoria omogenea e la divulgazione sia ragionevolmente idonea a pregiudicare l’interesse tutelato.
Sulla presunzione generale di riservatezza
Il nodo centrale della decisione è la qualificazione dei documenti relativi alla fase di esecuzione della decisione di recupero. Il Tribunale distingue nettamente:
- i documenti del fascicolo amministrativo che hanno condotto alla decisione sugli aiuti di Stato, già coperti da una presunzione generale riconosciuta dalla giurisprudenza;
- i documenti relativi alla fase successiva di controllo dell’esecuzione della decisione di recupero.
Pur non rientrando nella medesima categoria dei documenti dell’indagine originaria sugli aiuti di Stato, quelli relativi al recupero sono considerati parte di un procedimento amministrativo distinto, strutturato e formalizzato, nel quale la Commissione raccoglie e valuta informazioni fornite dallo Stato membro per verificare l’esecuzione della decisione e, se del caso, valutare l’azione dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. In tale contesto, la divulgazione potrebbe alterare il carattere bilaterale del procedimento e compromettere il clima di fiducia e cooperazione con lo Stato membro.
Analogia con la fase precontenziosa del procedimento per inadempimento
Il Tribunale ritiene che il procedimento di controllo dell’esecuzione del recupero sia assimilabile, per funzione e struttura, alla fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento ex articolo 258 TFUE. Per questa ragione, i documenti relativi a tale fase possono beneficiare di una presunzione generale di riservatezza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. La Commissione non ha dunque commesso errore di diritto nel fondarsi su tale presunzione.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale considera sufficientemente preciso il riferimento della Commissione ai documenti richiesti, che riguardavano lo stato di avanzamento del recupero e l’importo recuperato. Le obiezioni di AlzChem, secondo cui la Commissione non avrebbe menzionato espressamente il procedimento di cui all’articolo 16 del regolamento 2015/1589 o un procedimento per inadempimento già avviato, vengono respinte: non è necessario che esista già un nuovo procedimento, poiché il controllo dell’esecuzione della decisione è già di per sé un’attività di indagine ai fini del regolamento n. 1049/2001.
Interesse pubblico prevalente
La ricorrente invocava un interesse pubblico prevalente fondato soprattutto sull’articolo 47 della Carta e sul principio di trasparenza. Il Tribunale esclude tale prevalenza: il riferimento al diritto a un ricorso effettivo è stato abbandonato in udienza, mentre l’esigenza di trasparenza, pur riconosciuta come interesse pubblico generale, non basta da sola a superare la presunzione in un procedimento amministrativo bilaterale come quello di recupero. Non è neppure sufficiente l’argomento secondo cui l’accesso servirebbe a controllare l’inerzia della Commissione, poiché ciò contrasterebbe con il margine discrezionale dell’istituzione nell’attivazione di un eventuale ricorso ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Non discriminazione e prassi amministrativa
La ricorrente invocava anche una disparità di trattamento rispetto ad altri casi in cui la Commissione aveva divulgato informazioni quantitative sul recupero di aiuti o su ammende. Il Tribunale respinge il motivo: i casi invocati non sono comparabili, perché spesso riguardavano comunicati stampa e non richieste di accesso a documenti; inoltre il recupero di un aiuto di Stato non è assimilabile al pagamento di un’ammenda in materia di concorrenza. Ne consegue che non vi è violazione del principio di uguaglianza.
Accesso parziale o nei locali della Commissione e motivazione
Quanto al diniego di accesso parziale o nei locali della Commissione, il Tribunale osserva che la decisione impugnata spiega chiaramente che la presunzione generale di riservatezza esclude anche l’accesso parziale ai documenti. La motivazione è quindi sufficiente ai sensi dell’articolo 296 TFUE. L’argomento della ricorrente si traduce, in realtà, in una contestazione nel merito della decisione e non in un vizio di motivazione.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna AlzChem Group AG alle spese. La pronuncia conferma, in modo rilevante per la prassi degli operatori, che i documenti relativi alla fase di esecuzione del recupero di un aiuto di Stato godono di un elevato livello di protezione nell’ambito del regolamento n. 1049/2001.
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