Corte di giustizia, Ordinanza C-928/19
Rectification order of 29 September 2021. — European Federation of Public Service Unions (EPSU) v European Commission. — Rectification of judgment. — Case C-928/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, ha accolto parzialmente la domanda di rettifica proposta da EPSU contro la propria sentenza del 2 settembre 2021. Ha corretto il paragrafo 16, precisando che il Tribunale aveva disposto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese in primo grado. La Corte ha invece respinto la richiesta nella parte in cui mirava a modificare il dispositivo, perché l’errore riguardava solo la motivazione sulle spese di primo grado e non la statuizione sulle spese dell’appello.
Retifica di una sentenza d’appello per correggere un’inaccuratezza evidente relativa alla ripartizione delle spese di primo grado.
La questione giuridica
Se il paragrafo 16 della sentenza del 2 settembre 2021 contenga un’"inaccuratezza evidente" ai sensi dell’articolo 154 del regolamento di procedura della Corte, relativa all’affermazione che il Tribunale avesse condannato gli attori in primo grado alle spese, e se tale errore richieda anche la rettifica del dispositivo della sentenza.
Principio di diritto
Quando una sentenza contiene un errore materiale manifesto nella ricostruzione della decisione di primo grado, la Corte può rettificare il solo passaggio erroneo ai sensi dell’articolo 154 del regolamento di procedura; se l’inaccuratezza riguarda esclusivamente la motivazione sulle spese di primo grado e il dispositivo della sentenza d’appello concerne solo le spese del giudizio di appello, non occorre rettificare anche il dispositivo.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 154 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Retifica di una sentenza d’appello per errore materiale sulle spese
La presente ordinanza della Corte di giustizia, adottata dalla Grande Sezione il 29 settembre 2021, interviene a seguito della sentenza del 2 settembre 2021 nella causa EPSU/Commissione (C-928/19 P). L’oggetto è una richiesta di rettifica ai sensi del regolamento di procedura, limitata a un passaggio della motivazione e al dispositivo della sentenza d’appello.
Parti e contesto processuale
La domanda di rettifica è stata presentata dalla European Federation of Public Service Unions (EPSU), parte appellante nella causa principale. L’altra parte nel giudizio d’appello è la Commissione europea, convenuta in primo grado. Nel procedimento di primo grado figurava anche Jan Willem Goudriaan, co-richiedente insieme a EPSU.
Questione oggetto della rettifica
EPSU ha chiesto la correzione del paragrafo 16 della sentenza del 2 settembre 2021 e del relativo dispositivo. La questione verteva sulla corretta indicazione della decisione sulle spese di primo grado: la sentenza d’appello riportava infatti, in modo inesatto, che il Tribunale avesse condannato gli attori in primo grado alle spese.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- articolo 154 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, applicabile al giudizio d’appello in forza dell’articolo 190, paragrafo 1;
- articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sul regime delle spese in primo grado;
- lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare l’articolo 56, base dell’impugnazione originaria.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il paragrafo 16 della sentenza del 2 settembre 2021 conteneva un’inesattezza: esso affermava che il Tribunale aveva condannato EPSU e Goudriaan alle spese, mentre dalla sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 risultava che, tenuto conto delle circostanze della causa e del comportamento della Commissione, il Tribunale aveva disposto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.
Tale errore integra, secondo la Corte, un’"inaccuratezza evidente" ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento di procedura, suscettibile di rettifica. La Corte precisa però che la correzione del solo paragrafo 16 è sufficiente, perché l’errore riguarda esclusivamente la descrizione della decisione sulle spese del primo grado.
Decisione e dispositivo
La Corte dispone quindi che il paragrafo 16 della sentenza del 2 settembre 2021 sia sostituito dal seguente testo: il Tribunale aveva respinto integralmente il ricorso e aveva ordinato a ciascuna parte di sopportare le proprie spese.
La richiesta è invece respinta per il resto, poiché non vi è necessità di rettificare il dispositivo della sentenza d’appello. La Corte rileva infatti che il punto 2 del dispositivo riguardava esclusivamente le spese del giudizio di appello, mentre l’inesattezza denunciata concerneva solo le spese di primo grado.
Principio ricavabile
La rettifica ex articolo 154 del regolamento di procedura può riguardare unicamente l’errore materiale manifesto effettivamente riscontrato; se l’errore incide solo su un passaggio della motivazione e non sul contenuto del dispositivo relativo al capo interessato, la rettifica del dispositivo non è necessaria.
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