Tribunale, Sentenza T-344/19
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021. — Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) contro Consiglio dell'Unione europea. — Relazioni esterne – Accordi internazionali – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco – Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione e il Marocco – Protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato – Scambio di lettere che accompagna l’accordo di partenariato – Decisione di conclusione – Regolamento relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Capacità di stare in giudizio – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ambito di applicazione territoriale – Competenza – Interpretazione del diritto internazionale adottata dalla Corte – Principio di autodeterminazione – Principio dell’effetto relativo dei trattati – Invocabilità – Nozione di consenso – Attuazione – Potere discrezionale – Limiti – Mantenimento degli effetti della decisione impugnata. — Cause riunite T-344/19 e T-356/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione del Consiglio che conclude l’accordo di pesca UE-Marocco, ritenendo che l’accordo sia stato esteso al Sahara occidentale e alle acque adiacenti senza il consenso del popolo saharawi, in violazione del diritto all’autodeterminazione e dell’effetto relativo dei trattati. Respinge invece il ricorso contro il regolamento di ripartizione delle quote di pesca, dichiarandolo irricevibile per difetto di incidenza diretta. Per esigenze di certezza del diritto, il Tribunale mantiene provvisoriamente gli effetti della decisione annullata fino all’eventuale pronuncia della Corte su un’impugnazione.
Annullamento della decisione del Consiglio che conclude l’accordo di pesca UE-Marocco nella parte in cui esso si applica al Sahara occidentale e alle acque adiacenti, per violazione del principio di autodeterminazione e del principio dell’effetto relativo dei trattati; irricevibile il ricorso contro il regolamento di ripartizione delle possibilità di pesca.
La questione giuridica
Nei ricorsi di annullamento contro la decisione di conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Marocco e contro il regolamento interno di ripartizione delle possibilità di pesca, si trattava di stabilire: se il Fronte Polisario avesse capacità di stare in giudizio e legittimazione ad agire; se l’accordo controverso, che includeva espressamente il Sahara occidentale e le sue acque adiacenti, potesse essere concluso senza il consenso del popolo di tale territorio; se le consultazioni svolte da Commissione e SEAE fossero idonee a surrogare quel consenso; e, per il regolamento, se esso producesse effetti diretti e individuali nei confronti del ricorrente.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che il Fronte Polisario, quale rappresentante del popolo del Sahara occidentale riconosciuto in ambito ONU e interlocutore dell’Unione, è persona giuridica munita di capacità processuale e legittimazione ad agire contro la decisione di conclusione dell’accordo di pesca. Nel merito, la decisione del Consiglio è illegittima perché approva un accordo che si applica espressamente al Sahara occidentale e alle acque adiacenti senza che risulti il consenso del popolo di tale territorio, consenso che non può essere sostituito da consultazioni di soggetti socioeconomici o da una valutazione dei benefici; perciò la decisione 2019/441 è annullata, con mantenimento temporaneo dei suoi effetti per ragioni di certezza del diritto. Invece il regolamento 2019/440 è irricevibile perché, trattandosi di atto interno di ripartizione delle possibilità di pesca fra Stati membri, non produce effetti diretti sulla situazione giuridica del Fronte Polisario.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264, secondo comma, TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 218, paragrafo 6, lettera a), i), TFUE
- Articolo 43, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 288, secondo comma, TFUE
- Articolo 94 dell’accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco
- Articolo 11 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca del 2006
- Articolo 12 dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Marocco
- Articolo 14 dell’accordo di pesca
- Articolo 16 dell’accordo di pesca
- Articoli 1, 6 e 7 del protocollo di attuazione
- Articoli 29, 31, 34, 35 e 36 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Articoli 2, 55 e 56 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
- Articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite
- Risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale ONU
- Risoluzione 2229 (XXI) dell’Assemblea generale ONU
- Risoluzione 2625 (XXV) dell’Assemblea generale ONU
- Risoluzione 34/37 dell’Assemblea generale ONU
- Risoluzione 35/19 dell’Assemblea generale ONU
- Risoluzione 50/33 dell’Assemblea generale ONU
- Regolamento (UE) 2019/441
- Regolamento (UE) 2019/440
- Regolamento (UE) 2017/2403
- Regolamento (CE) n. 764/2006
- Decisione 2013/785/UE
- Decisione 2012/497/UE
- Sentenza Consiglio/Fronte Polisario (C-104/16 P)
- Sentenza Western Sahara Campaign UK (C-266/16)
Annullamento della decisione di conclusione dell’accordo di pesca UE-Marocco
La sentenza riguarda due ricorsi di annullamento proposti dal Fronte Polisario contro la decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere, e contro il regolamento (UE) 2019/440 di ripartizione delle possibilità di pesca. Il nucleo della controversia è il Sahara occidentale: il Tribunale verifica se l’accordo, pur essendo formalmente concluso con il Marocco, sia stato validamente esteso a tale territorio non autonomo e alle acque ad esso adiacenti.
Contesto internazionale e giurisprudenza precedente
Il Tribunale richiama il quadro ONU sul Sahara occidentale, sottolineando che il territorio è iscritto tra i territori non autonomi e che il popolo saharawi gode del diritto all’autodeterminazione. Vengono ripercorse le principali risoluzioni ONU, il parere consultivo della CIG del 1975 e la successiva evoluzione del processo politico sotto l’egida delle Nazioni Unite. Il Tribunale si fonda inoltre sulle sentenze chiave della Corte di giustizia:
- Consiglio/Fronte Polisario (C‑104/16 P), che ha escluso un’applicazione implicita dell’accordo di associazione UE-Marocco al Sahara occidentale;
- Western Sahara Campaign UK (C‑266/16), che ha escluso l’applicazione dell’accordo di pesca del 2006 e del protocollo del 2013 alle acque adiacenti al Sahara occidentale.
Ricevibilità: capacità di stare in giudizio e legittimazione del Fronte Polisario
Il Tribunale respinge l’eccezione del Consiglio sulla capacità di stare in giudizio. Ritiene che il Fronte Polisario, in quanto rappresentante del popolo del Sahara occidentale riconosciuto dall’Assemblea generale ONU, dotato di autonomia e capacità di agire nel processo di autodeterminazione, sia una "persona giuridica" ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Il Tribunale valorizza anche il fatto che le istituzioni dell’Unione lo abbiano trattato come interlocutore legittimo nelle consultazioni relative all’accordo.
Ricevibilità: l’accordo controverso si applica espressamente al Sahara occidentale
Il Tribunale chiarisce che l’accordo di pesca del 2019 non si limita alle acque marocchine, ma include espressamente le acque adiacenti al Sahara occidentale nella zona di pesca e, in combinazione con l’articolo 14 dell’accordo, produce effetti anche sul territorio del Sahara occidentale. L’annullamento parziale richiesto in udienza dal ricorrente viene dichiarato irricevibile perché non separabile dalla sostanza dell’atto: la decisione impugnata approva un accordo unitario che comprende sia il Marocco sia il Sahara occidentale.
Ricevibilità: incidenza diretta e individuale
Per la decisione di conclusione dell’accordo, il Tribunale riconosce sia l’incidenza diretta sia quella individuale sul Fronte Polisario. La motivazione è centrale: una decisione di conclusione ex articolo 218, paragrafo 6, TFUE non è un atto meramente interno, ma materializza il consenso dell’Unione a vincolarsi a un accordo internazionale; i suoi effetti vanno quindi valutati anche rispetto a un eventuale terzo interessato. Poiché il popolo del Sahara occidentale è un terzo rispetto all’accordo, e poiché l’accordo incide sui suoi diritti e sulle sue risorse naturali, la decisione riguarda direttamente il Fronte Polisario in quanto suo rappresentante. L’atto lo riguarda anche individualmente, perché le sue qualità di rappresentante del popolo saharawi lo distinguono rispetto a chiunque altro.
Merito: impossibilità di sostituire il consenso del popolo saharawi con consultazioni socioeconomiche
Il motivo decisivo accolto dal Tribunale è la violazione del principio di autodeterminazione e del principio dell’effetto relativo dei trattati. Il Tribunale afferma che, quando un accordo UE-terzo Stato è espressamente applicabile a un territorio non autonomo e alle sue acque adiacenti, il popolo di quel territorio, in quanto terzo, deve prestare il proprio consenso. Tale consenso deve essere reale e giuridicamente rilevante; non può essere sostituito da consultazioni condotte con autorità marocchine, enti locali o soggetti socioeconomici considerati genericamente rappresentativi delle "popolazioni interessate".
Il Tribunale ritiene che le consultazioni svolte dalla Commissione e dal SEAE, pur ampie, avessero in realtà lo scopo di misurare il sostegno economico e politico al progetto, non di acquisire il consenso del popolo del Sahara occidentale quale soggetto terzo. Inoltre, tali consultazioni non hanno coinvolto un organo rappresentativo del popolo saharawi equivalente al Fronte Polisario, che aveva peraltro manifestato espressamente la propria opposizione all’accordo.
Merito: il potere discrezionale del Consiglio è limitato dai principi di diritto internazionale
Il Tribunale riconosce che il Consiglio dispone di un certo margine di valutazione nelle relazioni esterne e nella politica della pesca, ma afferma che tale discrezionalità è limitata da obblighi giuridici chiari: rispetto dello status separato e distinto del Sahara occidentale e necessità del consenso del suo popolo. Il Consiglio non poteva sostituire a quel consenso un criterio economico di "beneficio per le popolazioni interessate" né invocare la difficoltà pratica di consultare direttamente il popolo saharawi per derogare al requisito giuridico del consenso.
Decisione e mantenimento degli effetti
Il Tribunale annulla la decisione 2019/441. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, mantiene gli effetti della decisione annullata per un periodo limitato, per evitare gravi conseguenze sull’azione esterna dell’Unione e per salvaguardare la certezza del diritto degli impegni internazionali già assunti. Questo mantenimento opera fino alla scadenza del termine per impugnare la sentenza o, se viene proposta impugnazione, fino alla pronuncia della Corte.
Ricorso contro il regolamento 2019/440: irricevibilità per difetto di incidenza diretta
Diversamente, il ricorso contro il regolamento di ripartizione delle possibilità di pesca viene respinto come irricevibile. Il Tribunale qualifica il regolamento come atto regolamentare interno dell’Unione, diretto a distribuire tra gli Stati membri le quote previste dal protocollo di attuazione. Tale atto non incide direttamente sulla situazione giuridica del Fronte Polisario, perché non determina la zona di pesca né l’estensione territoriale dell’accordo: si limita a una ripartizione interna delle possibilità di pesca e richiede ulteriori misure di autorizzazione. Di conseguenza, manca il requisito dell’incidenza diretta richiesto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Esito finale
Il Tribunale:
- annulla la decisione del Consiglio di conclusione dell’accordo di pesca;
- mantiene temporaneamente i suoi effetti;
- respinge il ricorso contro il regolamento di ripartizione delle quote di pesca;
- pone le spese della causa T‑344/19 a carico del Consiglio e quelle della causa T‑356/19 a carico del Fronte Polisario.
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