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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-342/18

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021 (Estratti). — Nichicon Corporation contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Pratica concordata – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Competenza territoriale della Commissione – Restrizione della concorrenza per oggetto – Comunicazione degli addebiti – Punto 13 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Infrazione unica e continuata – Gravità dell’infrazione – Dissociazione pubblica – Circostanze attenuanti – Competenza estesa al merito. — Causa T-342/18

Giurisprudenza europea62018TJ0342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione nel caso dei condensatori elettrolitici, respingendo le censure della Nichicon contro l’accertamento del cartello e contro l’ammenda di 72,901 milioni di euro. Ha ribadito che il cartello copriva tutti i condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio venduti nel SEE e che la Commissione poteva fondarsi sul valore delle vendite fatturate nel SEE ai fini del calcolo della sanzione. Ha escluso anche qualsiasi violazione del ne bis in idem e ha ritenuto proporzionata la riduzione del 3% concessa per la mancata partecipazione alle riunioni MK. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Intesa sui condensatori elettrolitici: legittimità della decisione della Commissione, qualificazione come infrazione unica e continuata e determinazione dell’ammenda.

La questione giuridica

Se la Commissione avesse correttamente accertato un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE nel mercato dei condensatori elettrolitici, attribuibile anche alla Nichicon; se fosse territorialmente competente ad applicare tali norme; se il metodo di calcolo dell’ammenda fosse viziato, in particolare quanto al valore delle vendite, alla percentuale per la gravità, all’importo supplementare e alle circostanze attenuanti; e se vi fosse violazione del diritto di essere ascoltata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso: ha ritenuto legittimo l’accertamento della Commissione secondo cui gli scambi anticoncorrenziali tra i produttori di condensatori elettrolitici costituivano un’infrazione unica e continuata, avente ad oggetto il coordinamento dei prezzi nell’intero SEE e riguardante l’insieme dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio, nonché la partecipazione diretta e continuata della Nichicon per gran parte della durata del cartello. Ha inoltre confermato il metodo di calcolo dell’ammenda, inclusa la presa in considerazione del valore delle vendite fatturate nel SEE, la percentuale del 16% per gravità e l’importo supplementare del 16%, escludendo sia la violazione del ne bis in idem rispetto a sanzioni di Stati terzi sia la violazione della proporzionalità e della parità di trattamento. Non ricorrendo circostanze idonee a giustificare una riduzione ulteriore, il Tribunale ha ritenuto di non dover esercitare la competenza estesa al merito.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006
  • Punto 13 degli orientamenti del 2006
  • Punto 25 degli orientamenti del 2006
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 20, 21 e 47
  • Articolo 4 del protocollo n. 7 CEDU

Intesa sui condensatori elettrolitici: legittimità della decisione della Commissione e dell’ammenda

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla Nichicon Corporation contro la decisione della Commissione nel caso AT.40136 – Condensatori. La Commissione aveva accertato un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio, infliggendo alla ricorrente un’ammenda di 72,901 milioni di euro.

Fatti e procedimento amministrativo

La Nichicon, società giapponese, produceva e vendeva condensatori elettrolitici all’alluminio e, fino al febbraio 2013, anche al tantalio. L’indagine della Commissione è stata avviata a seguito di una domanda di marker presentata da Panasonic; successivamente la Commissione ha inviato richieste di ინფორმazione ex articolo 18 del regolamento n. 1/2003 e ha adottato una comunicazione degli addebiti il 4 novembre 2015.

Contenuto dell’infrazione accertata

Secondo la decisione impugnata, nove imprese o gruppi di imprese avevano partecipato, dal 26 giugno 1998 al 23 aprile 2012, a un cartello esteso all’intero SEE, consistente in accordi e/o pratiche concordate per coordinare le politiche dei prezzi dei condensatori elettrolitici. Il cartello era organizzato mediante riunioni multilaterali periodiche in Giappone, denominate nel tempo ECC, ATC, MK e, per un certo periodo, CUP, oltre a contatti bilaterali e trilaterali ad hoc.

  • Gli scambi riguardavano prezzi attuali e futuri, riduzioni di prezzo, offerte e domanda, anche future.
  • In alcuni casi vi furono anche accordi sui prezzi attuati e monitorati.
  • La Commissione ha qualificato il comportamento come infrazione unica e continuata con oggetto anticoncorrenziale unico.

Responsabilità della Nichicon

La Commissione ha ritenuto la Nichicon responsabile per la sua partecipazione diretta e continuata al cartello dal 26 giugno 1998 al 31 maggio 2010, escludendo però la responsabilità per le riunioni MK, non provate nei suoi confronti. A fronte di tale esclusione parziale, la Commissione ha applicato una riduzione del 3% dell’importo di base dell’ammenda.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente ha dedotto cinque motivi, riguardanti:

  • errori di fatto sulla portata geografica degli scambi anticoncorrenziali;
  • errori di diritto nella qualificazione dell’infrazione come unica e continuata e nella partecipazione della Nichicon;
  • incompetenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 SEE;
  • errori nel calcolo dell’ammenda e violazione di proporzionalità, ne bis in idem, parità di trattamento e obbligo di motivazione;
  • violazione del diritto di essere ascoltata.

Valutazione del Tribunale sulla natura dell’infrazione

Quanto alla censura secondo cui l’infrazione non avrebbe potuto riguardare la totalità delle vendite di condensatori elettrolitici, il Tribunale ha ricordato che la Commissione non è tenuta a definire il mercato rilevante sulla base di criteri economici, essendo sufficienti le prove documentali del comportamento anticoncorrenziale relativo a prodotti specifici. Ha inoltre ribadito che i partecipanti al cartello determinano essi stessi i prodotti oggetto delle loro discussioni e pratiche concordate.

Sulla base dei punti 736, 796, 797 e 798 della decisione, il Tribunale ha osservato che:

  • gli scambi coprivano tutti i condensatori elettrolitici all’alluminio o al tantalio, oppure entrambe le categorie;
  • le discussioni non erano limitate a sottotipi specifici;
  • le dichiarazioni aziendali non introducevano limitazioni al perimetro dei prodotti;
  • la maggior parte dei rappresentanti coinvolti era responsabile della fabbricazione e/o vendita di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio in generale.

Ha quindi respinto l’argomento della ricorrente secondo cui il cartello avrebbe riguardato solo alcuni prodotti o alcune vendite.

Valutazione sulla portata territoriale e sulla competenza della Commissione

Il Tribunale ha confermato che il cartello si estendeva all’intero SEE e che la Commissione era competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE. Nel testo fornito, il Tribunale tratta la questione nel contesto della validità dell’accertamento della Commissione, senza accogliere la censura di incompetenza.

Calcolo dell’ammenda: valore delle vendite e gravità

In relazione al punto 13 degli orientamenti del 2006, il Tribunale ha affermato che la Commissione poteva prendere in considerazione il valore delle vendite fatturate nel SEE, poiché gli orientamenti non impongono di utilizzare le vendite consegnate. Ha aggiunto che la ricorrente non aveva dimostrato che le vendite fatturate nel SEE, anche se consegnate altrove, non riflettessero la realtà del mercato o l’impatto dell’infrazione nel SEE.

Ha quindi confermato che il fatturato dell’ultimo anno completo di partecipazione costituiva un indicatore adeguato delle dimensioni dell’impresa, della sua potenza economica e dell’entità dell’infrazione.

Importo supplementare e sanzioni di Stati terzi

La ricorrente sosteneva che l’importo supplementare del 16% fosse contrario al ne bis in idem e alla proporzionalità, poiché altre autorità, in Stati terzi, avevano già inflitto ammende tenendo conto anche dell’effetto dissuasivo.

Il Tribunale ha escluso la violazione del ne bis in idem perché i procedimenti dell’Unione e quelli degli Stati terzi non perseguono il medesimo interesse giuridico: l’Unione tutela la concorrenza nel SEE, mentre le autorità terze tutelano il proprio mercato interno. Ha inoltre ricordato che la Commissione non è tenuta a tener conto delle sanzioni inflitte in Stati terzi quando determina l’effetto dissuasivo dell’ammenda ai fini del diritto UE della concorrenza.

Circostanze attenuanti, parità di trattamento e proporzionalità

Quanto alla riduzione del 3% concessa per la mancata partecipazione alle riunioni MK, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse operato una valutazione complessiva corretta. Ha evidenziato che:

  • la Nichicon aveva partecipato per quasi dodici anni su quattordici di durata del cartello;
  • aveva comunque partecipato a numerose riunioni multilaterali e a contatti bilaterali o trilaterali;
  • le riunioni CUP completavano le riunioni MK e facevano parte del medesimo piano d’insieme;
  • le riunioni MK non risultavano avere un’importanza particolare rispetto alle altre riunioni.

Sul piano della parità di trattamento, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse trattato in modo coerente le imprese la cui partecipazione era stata accertata per l’intera infrazione, salvo gruppi di riunioni non provati, concedendo loro la medesima riduzione del 3%.

Competenza estesa al merito

La ricorrente chiedeva, in subordine, al Tribunale di esercitare la competenza estesa al merito ex articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e articolo 261 TFUE per ridurre l’ammenda. Il Tribunale ha ricordato che tale potere consente di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, ma non impone una riduzione in assenza di elementi idonei a giustificarla.

Dopo aver esaminato le censure sulla base di vendita, sulla gravità, sull’importo supplementare e sulle circostanze attenuanti, il Tribunale ha concluso che nessun elemento di fatto o di diritto giustificava un diverso metodo di calcolo o una riduzione dell’ammenda.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la Nichicon a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzacartelliammende antitrustmercato elettronicogiurisdizione e competenza territoriale

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