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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-341/18

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021 (Estratti). — Nec Corp. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Imputazione alla società madre dell’infrazione commessa dalla sua società figlia – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Gravità dell’infrazione – Maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo di recidiva – Proporzionalità – Competenza estesa al merito. — Causa T-341/18

Giurisprudenza europea62018TJ0341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Nec Corp. contro la decisione della Commissione relativa al cartello dei condensatori elettrolitici. Ha ritenuto legittima la contestazione della recidiva alla società madre e la maggiorazione del 50% dell’ammenda, nonostante la prima decisione sanzionatoria (DRAM) fosse intervenuta nel corso del periodo di partecipazione al cartello. Ha inoltre escluso che la riduzione del 3% concessa per una circostanza attenuante alla controllata dovesse riflettersi sulla sanzione autonoma inflitta alla madre per recidiva.

Cartello dei condensatori: legittimità della qualificazione della società madre come recidiva e della maggiorazione dell’ammenda inflitta per una nuova infrazione commessa dalla controllata

La questione giuridica

Le questioni principali riguardano se la Commissione potesse: 1) imputare alla società madre, per derivazione dalla controllata, una responsabilità sanzionabile comprensiva della circostanza aggravante della recidiva; 2) applicare la recidiva nonostante la prima decisione sanzionatoria fosse intervenuta nel corso della durata dell’infrazione successiva; 3) calcolare la maggiorazione del 50% sull’importo di base dell’ammenda senza estenderle la riduzione del 3% concessa per una circostanza attenuante riferita alla controllata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la recidiva può essere contestata e sanzionata anche nei confronti della società madre quando essa costituisce un fattore proprio della sua situazione, distinto da quello della controllata, pur in presenza di responsabilità derivata dall’infrazione di quest’ultima. La Commissione può inoltre applicare la maggiorazione per recidiva all’importo di base dell’ammenda relativo all’intero periodo dell’infrazione, anche se una parte di tale periodo è anteriore alla precedente decisione sanzionatoria, purché la nuova condotta sia proseguita dopo tale decisione e ciò manifesti una tendenza a reiterare le violazioni. Infine, una circostanza attenuante riconosciuta alla controllata non si estende automaticamente alla maggiorazione per recidiva inflitta solo alla società madre, trattandosi di modulazioni diverse dell’importo di base dell’ammenda.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006
  • Punto 13 degli orientamenti del 2006
  • Punto 25 degli orientamenti del 2006
  • Punto 28 degli orientamenti del 2006
  • Punto 29 degli orientamenti del 2006
  • Comunicazione sulla cooperazione del 2006

Cartello dei condensatori: responsabilità della società madre e recidiva

La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto da Nec Corp. contro la decisione della Commissione nel caso AT.40136 – Condensatori. La controversia concerne l’imputazione alla società madre della partecipazione al cartello realizzata dalla controllata Tokin e, soprattutto, la legittimità della maggiorazione dell’ammenda applicata a Nec Corp. a titolo di recidiva.

Fatti e procedimento amministrativo

Nec Corp. è una società giapponese che produce condensatori elettrolitici al tantalio. Dal 1º agosto 2009 al 31 gennaio 2013 ha detenuto il 100% del capitale di Nec Tokin Corporation, poi Tokin Corp. La Commissione ha indagato su un cartello nel settore dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio, prodotto per il quale il prezzo costituisce un parametro competitivo essenziale.

Il procedimento è iniziato a seguito di una domanda di immunità/riduzione presentata da Panasonic e società figlie nel 2013. La Commissione ha poi inviato richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 e, nel 2015, ha adottato la comunicazione degli addebiti. Con decisione del 21 marzo 2018, ha accertato un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, consistita in accordi e pratiche concordate di coordinamento dei prezzi in tutto il SEE dal 26 giugno 1998 al 23 aprile 2012.

Struttura del cartello e partecipazione delle imprese

Il cartello era organizzato mediante riunioni multilaterali periodiche in Giappone, inizialmente denominate in vari modi, poi riunioni MK, oltre a riunioni CUP tra il 2006 e il 2008. Nei contatti, le imprese si scambiavano informazioni sui prezzi presenti e futuri, sulle riduzioni di prezzo, sull’offerta e sulla domanda, e in alcuni casi concludevano e attuavano accordi sui prezzi. La Commissione ha qualificato tale comportamento come un’unica infrazione avente un obiettivo anticoncorrenziale comune: eliminare la concorrenza sui prezzi e ridurre l’incertezza sul mercato.

Responsabilità di Tokin e di Nec Corp.

La Commissione ha imputato a Tokin la partecipazione diretta al cartello dal 29 gennaio 2003 al 23 aprile 2012, esclusivamente con esclusione delle riunioni CUP. Quanto a Nec Corp., essa è stata ritenuta responsabile in qualità di società madre, per il periodo dal 1º agosto 2009 al 23 aprile 2012, sulla base della presunzione di esercizio di un’influenza determinante derivante dal possesso del 100% del capitale della controllata.

Calcolo delle ammende

La Commissione ha applicato gli orientamenti del 2006. Ha determinato l’importo di base tenendo conto del valore delle vendite nel SEE, distinto per condensatori all’alluminio e al tantalio, e ha usato un coefficiente di durata pari a 2,72 per Nec Corp. Ha fissato il coefficiente di gravità al 16% e ha applicato un importo aggiuntivo del 16% a fini dissuasivi.

Successivamente, ha concesso una riduzione del 3% per il fatto che non era provata la partecipazione alle riunioni CUP. Per Nec Corp., però, ha applicato una maggiorazione del 50% per recidiva, perché era già stata sanzionata con la decisione DRAM del 19 maggio 2010 per un’infrazione analoga nel settore DRAM. In ragione anche della cooperazione, è stata concessa una riduzione del 15% sull’ammenda finale.

Motivi di ricorso

Nec Corp. ha impugnato la decisione chiedendo in via principale l’annullamento della parte che constatava la sua partecipazione personale all’infrazione; in subordine, l’annullamento della sola maggiorazione per recidiva; in ulteriore subordine, la riduzione delle ammende. I motivi principali riguardavano:

  • la pretesa incompatibilità della recidiva con il carattere derivato della responsabilità della società madre;
  • il fatto che la maggiorazione avrebbe coperto anche un periodo anteriore alla decisione DRAM;
  • la presunta violazione del principio di proporzionalità;
  • la mancata applicazione alla maggiorazione per recidiva della riduzione del 3% concessa per la circostanza attenuante riferita alla controllata.

Ragionamento del Tribunale sulla recidiva e sulla responsabilità della madre

Il Tribunale ha ricordato che, nelle infrazioni antitrust, la recidiva è una circostanza aggravante ai sensi del punto 28 degli orientamenti del 2006 e può comportare un aumento fino al 100% dell’importo di base dell’ammenda. Essa mira a indurre le imprese che hanno già violato le regole di concorrenza a modificare il proprio comportamento.

Quanto al carattere derivato della responsabilità della società madre, il Tribunale ha ritenuto che la recidiva costituisse un fattore proprio della situazione di Nec Corp. e consentisse una valutazione differenziata rispetto alla controllata. Pur essendo la responsabilità della madre fondata sull’infrazione della figlia, la sua posizione era caratterizzata da un elemento autonomo: la precedente condanna nel caso DRAM. La Commissione poteva quindi infliggere alla madre una sanzione più severa rispetto alla controllata.

Recidiva e periodo precedente alla decisione DRAM

Il Tribunale ha rilevato che la precedente infrazione era stata sanzionata nel maggio 2010, mentre Nec Corp. aveva continuato a partecipare al cartello fino al 23 aprile 2012. La recidiva è stata quindi desunta non dal solo fatto che parte del periodo d’infrazione fosse anteriore alla decisione DRAM, ma dalla prosecuzione del comportamento illecito dopo la notifica di tale decisione. Il Tribunale ha considerato che ciò dimostrasse la tendenza dell’impresa a non trarre le conseguenze dovute da una prima constatazione di infrazione.

Ha inoltre osservato che la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale nella determinazione delle ammende e che il tempo trascorso tra le infrazioni è uno degli elementi che può essere valutato, ma non impedisce di per sé l’applicazione della recidiva. In questo caso, la maggiorazione del 50% è stata ritenuta non sproporzionata, tenuto conto che la recidiva può giustificare un aumento significativo dell’importo di base.

Mancata estensione della riduzione del 3%

Il Tribunale ha respinto anche la censura relativa alla riduzione del 3% concessa per le riunioni CUP. Ha chiarito che la riduzione attenuante riguarda l’importo di base dell’ammenda inflitta alla società coinvolta nella valutazione della partecipazione complessiva al cartello, mentre la recidiva è una circostanza aggravante autonoma che comporta una maggiorazione distinta. Perciò la riduzione del 3% non si applica alla maggiorazione del 50% inflitta solo a Nec Corp.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Nec Corp. a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione europea.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • la recidiva può essere attribuita anche alla società madre, pur in un contesto di responsabilità derivata, se essa presenta un elemento proprio e individualizzante;
  • la prosecuzione dell’infrazione dopo una precedente decisione sanzionatoria può fondare la recidiva, anche se l’infrazione successiva è iniziata prima di quella decisione;
  • le circostanze attenuanti e aggravanti operano su piani distinti e non si “compensano” automaticamente tra loro;
  • il controllo del Tribunale sulla quantificazione dell’ammenda resta limitato, salvo errori di diritto, di valutazione o violazioni del principio di proporzionalità.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzainteseammende antitrustrecidivaresponsabilità della società madre

Testo integrale

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