Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di intimazione di pagamento fondato su tre cartelle e due avvisi di accertamento, deducendo, tra l'altro, prescrizione della pretesa tributaria, vizi propri dell'intimazione e mancata notifica degli atti prodromici. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello l'agente della riscossione aveva eccepito la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, poiché nel ricorso erano state proposte anche censure sostanziali relative alla legittimità della pretesa tributaria. La CTR aveva accolto tale eccezione, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado e rimettendo la causa al primo giudice. Il ricorrente ha censurato tale statuizione con un unico motivo, deducendo error in procedendo per violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 e dell'art. 59 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione, e che, ove il contribuente agisca nei confronti del concessionario, spetta a quest'ultimo chiamare in causa l'ente creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nei giudizi tributari promossi dal contribuente contro l'agente della riscossione per contestare cartelle o intimazioni di pagamento anche sotto il profilo della validità degli atti impositivi presupposti, non sussiste un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione. Il giudice di primo grado non era quindi tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, spettando semmai all'agente della riscossione chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 112/1999
"chiamata in causa dell'ente creditore"; "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"
La norma attribuisce al concessionario della riscossione l'onere di chiamare in causa l'ente creditore quando la controversia non riguardi solo la regolarità o validità degli atti esecutivi; non impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
art. 59 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente come norma processuale la cui violazione avrebbe determinato la nullità della sentenza di appello; la Corte ne esclude l'applicazione nel senso prospettato dalla CTR, perché manca un litisconsorzio necessario.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È il parametro del vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza derivante da error in procedendo.
art. 383, comma 1, c.p.c.
È la base del rinvio disposto dalla Corte al giudice di merito per il nuovo esame della controversia.
art. 2697 c.c.
Citato solo indirettamente nella tassonomia processuale; dal testo non emerge una specifica applicazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione quando il contribuente impugna una cartella o un'intimazione deducendo anche vizi degli atti presupposti o della pretesa tributaria.
- Se il contribuente propone l'azione contro il concessionario della riscossione, spetta a quest'ultimo, e non al giudice, chiamare in causa l'ente creditore quando la lite non attenga soltanto alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
- L'individuazione del legittimato passivo da parte del contribuente tra ente creditore e concessionario non determina l'inammissibilità della domanda; al più incide sul rapporto interno tra concessionario ed ente impositore.
- Il giudicato formatosi tra contribuente e agente della riscossione è opponibile anche all'ente impositore, senza che la sua partecipazione al giudizio sia condizione di efficacia esterna della decisione.
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