Sentenza n. 144/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento della scheda Valutativa n. 05, redatta in data 20 agosto 2025 dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri territorialmente competente relativa al periodo di servizio dall’11 agosto 2024 al 16 marzo .2025, con attribuzione della qualifica finale di “NELLA MEDIA”, notificata al ricorrente in data 17 settembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa relativa al servizio prestato dall'11 agosto 2024 al 16 marzo 2025, con attribuzione della qualifica finale di "NELLA MEDIA"
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa redatta il 20 agosto 2025 dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri territorialmente competente, notificata il 17 settembre 2025, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha annullato in autotutela la scheda valutativa con decreto del 19 novembre 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e ha insistito per la condanna alle spese; l'Amministrazione ha chiesto la compensazione, deducendo la tempestività dell'autotutela, il carattere meramente formale dei vizi e l'inutilità della prosecuzione del giudizio dopo l'annullamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Ha tuttavia escluso che la tempestività dell'autotutela incidesse sulla spettanza delle spese, rilevando che il decreto era stato comunicato solo il 22 dicembre 2025, dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta il 6 dicembre 2025. La tempestività dell'intervento amministrativo può rilevare soltanto ai fini della commisurazione delle spese. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di euro 700,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, anche in considerazione della limitata attività difensiva svolta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene una situazione che elimina l'interesse alla decisione, nella fattispecie l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione camerale sul ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato, facendo venir meno l'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La tempestività dell'annullamento in autotutela può incidere sulla quantificazione delle spese di lite, ma non esclude automaticamente la loro debenza quando l'annullamento o la relativa comunicazione intervengano dopo l'introduzione del giudizio.
- Ai fini della regolazione delle spese, rileva il momento in cui l'annullamento in autotutela è stato comunicato al ricorrente e non soltanto la data della sua adozione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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