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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7530/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, primo comma, n.1 R.D. 267/1942) articolando quattro censure principali: 1) errore nel non riconoscere l'esistenza di un 'gruppo di imprese' fra le società collegate a Guidarelli e, conseguentemente, nel non valutare i vantaggi compensativi delle operazioni infragruppo; 2) vizio nella qualificazione dell'elemento soggettivo, sostenendo l'assenza del dolo essendo le operazioni finalizzate a finanziare societa' riconducibili all'imprenditore; 3) erronea esclusione della configurabilita' della bancarotta riparata, poiche' i versamenti sarebbero stati fatti prima del fallimento e con risorse familiari o esterne; 4) vizio di motivazione per non avere valutato la scriminante putativa (art. 51 c.p.), atteso che Guidarelli avrebbe adempiuto a una presunta imposizione delle banche per non vedersi revocate le linee di credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato e ha confermato la condanna pronunciata in appello. In sintesi: la Corte ha condiviso che non risultava provata l'esistenza di un gruppo con un centro di direzione e coordinamento tale da giustificare le operazioni infragruppo; non sono stati dimostrati vantaggi compensativi certi, congrui e proporzionati tali da neutralizzare il pregiudizio per i creditori della fallita; il dolo generico richiesto dall'art. 216 R.D. 267/1942 si è ritenuto integrato dalla consapevolezza, ammessa dallo stesso Guidarelli, di destinare risorse della ditta individuale al pagamento di debiti di altre societa'; la banca riparata e' stata esclusa perché i versamenti non reintegravano il patrimonio con apporto esterno e corrispondenza esatta agli atti distrattivi; la scriminante putativa e la mera pressione bancaria non sono idonee a giustificare l'atto, essendo richiesto un dovere imposto da un'autorità legittima. Pertanto il rigetto del ricorso ha lasciato ferma la condanna per bancarotta distrattiva (con la pena di due anni di reclusione inflitta in appello, benefici della sospensione condizionale e non menzione), confermando l'impianto motivazionale dell'appello.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 216 (bancarotta fraudolenta patrimoniale)

    Il reato si configura con dolo generico: è sufficiente la consapevole destinazione delle risorse societarie a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni sociali, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza o dello scopo di danneggiare i creditori.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Norma processuale citata in relazione ai profili di motivazione e alla contestazione dei fatti e delle prove in sede di impugnazione.

  • Codice penale, art. 43

    Richiamato nell'ambito della discussione sull'elemento soggettivo e sulle cause di giustificazione (riferimento generale alla colpa/dolo e responsabilità penale)

  • Codice penale, art. 51

    La scriminante (adempimento di un dovere o ordine legittimo) richiede un obbligo giuridico effettivo o un ordine legittimo da autorità pubblica; la sola pressione o esigenza commerciale della banca non è causa di giustificazione.

  • Codice civile, art. 2634

    Il principio dei 'vantaggi compensativi' è richiamato per stabilire che, per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo, i vantaggi devono essere certi, congrui, proporzionati e dimostrabili tramite documentazione e piani che giustifichino un saldo finale positivo per il gruppo.

  • Legge fallimentare, art. 46 (richiamata)

    Rilevata la distinzione tra imprese individuali e societarie: nell'impresa individuale l'intero patrimonio personale costituisce garanzia per i creditori, per cui determinati apporti non possono configurare efficacemente una riparazione della bancarotta se provenienti dallo stesso patrimonio dell'imprenditore.

Massime di principio

  • Per considerare lecite operazioni infragruppo occorre provare un centro di direzione e coordinamento (gruppo) e, soprattutto, vantaggi compensativi certi, congrui e proporzionati che neutralizzino il danno ai creditori della società depauperata.
  • Il dolo nella bancarotta per distrazione è il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza di destinare beni societari a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni sociali; non è necessaria la consapevolezza dell'insolvenza.
  • La 'bancarotta riparata' richiede una reale reintegrazione del patrimonio ante-distrazione con apporto effettivo e corrispondenza precisa tra versamenti e atti distrattivi; semplici giri di denaro infragruppo o apporti provenienti dallo stesso patrimonio dell'imprenditore non sono idonei.
  • La prova dei vantaggi compensativi richiede documentazione ex ante (business plan, verbali, contratti, relazioni di gestione) che renda prevedibile e misurabile il recupero dei sacrifici finanziari della società depauperata.
  • La pressione commerciale o bancaria non esclude il reato né configura di per sé una causa di giustificazione: la scriminante di adempimento di un dovere opera solo se esiste un obbligo giuridico o un ordine legittimo dell'autorità pubblica.
  • In impresa individuale la commistione tra patrimonio personale e aziendale rende più stringenti i requisiti per ritenere riparata la distrazione, essendo più difficile dimostrare che versamenti abbiano reintegrato le garanzie dei creditori.

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