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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5732/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 18/05/2022 che aveva confermato la sentenza di primo grado (14/12/2020) per reati edilizi e paesaggistici. Podda Natalina ha dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la sua condotta era stata ingiustamente ricostruita come omissiva (mancato esercizio del potere-dovere di opposizione alle opere eseguite dal coniuge) e che come mero comproprietario/usufruttuario non avrebbe posizione di garanzia ex art. 29 DPR 380/01; ha inoltre contestato un'inversione dell'onere della prova. Cireddu Giovanni ha contestato la motivazione del giudice d'appello circa l'esistenza di un preciso e sollecito precetto della Soprintendenza sulla collocazione del manufatto, ritenendola carente di specificità rispetto alla vicenda logistica evidenziata.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente utilizzato massime di esperienza e elementi indiziari (compartecipazione derivante dalla comproprietà e dal rapporto coniugale, criterio del "cui prodest") per delineare una responsabilità di tipo attivo, senza operare inversione dell'onere della prova ma evidenziando l'assenza di elementi escludenti la partecipazione. Quanto al motivo di Cireddu, è stato ritenuto manifestamente infondato per carenza di specificità, dal momento che la ragione fondamentale della responsabilità era la realizzazione di un manufatto difforme dall'autorizzato (uso residenziale invece che agricolo e diversa planovolumetria). Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale citata.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Richiamato nella contestazione dei reati in concorso; la sentenza lo inserisce nel quadro delle imputazioni penali originarie

  • DPR 380/2001 (Testo unico edilizia)

    art. 31, art. 44, art. 29

    Art. 31 e 44: richiamati in relazione ai reati edilizi contestati per opere difformi dalle autorizzazioni; art. 29: discussa dalla ricorrente circa la non attribuibilità di una posizione di garanzia al mero comproprietario/usufruttuario, mentre la Corte ha ritenuto rilevante la comproprietà e il rapporto coniugale ai fini dell'indagine indiziaria

  • D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    Norma riferita ai profili paesaggistici delle opere, parte della contestazione confermata dai giudici

  • Codice di procedura penale

    art. 606 comma 1 lett. b) ed e), art. 521, art. 616

    Art. 606(1)(b)(e): censura impugnatoria alla Corte di Cassazione per motivi di vizio di motivazione e violazioni di legge; art. 521 richiamato dalla ricorrente in ordine a presunta violazione sul piano dell'onere della prova; art. 616: disposizione che impone ai ricorrenti inammissibili il pagamento delle spese del procedimento

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità di imporre il pagamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha applicato il principio che la sanzione pecuniaria può essere determinata equitativamente ove non sussista colpa grave nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • La comproprietà di un bene e il rapporto coniugale possono costituire elementi indiziari rilevanti per la responsabilità penale in materia edilizia, purché integrati da un quadro probatorio che li colleghi all'azione o alla determinazione delle scelte edilizie
  • L'attribuzione di responsabilità per omissione richiede l'esistenza di una posizione di garanzia; tuttavia l'assenza di elementi escludenti dalla responsabilità può essere valorizzata dal giudice senza costituire inversione dell'onere della prova
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario proporre motivi specifici e con sufficiente estrinseca determinazione; argomentazioni generiche o prive di specificità sono destinate a essere dichiarate inammissibili
  • Quando l'opera realizzata è sostanzialmente difforme dall'autorizzato (diverso uso, volumetria o planimetria), la responsabilità edilizia e paesaggistica è più agevole da sostenere, anche se vengono contestati profili procedurali o logistici
  • La Corte può condannare i ricorrenti inammissibili al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende se non sussistono elementi per ritenere la presentazione del ricorso gravemente colposa; la quantificazione può essere equitativa
  • Nel formulare impugnazioni rivolte alla motivazione del giudice d'appello è importante indicare con precisione quale passaggio motivazionale sarebbe contraddittorio o mancante e come ciò abbia inciso sulla decisione

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