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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14953/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando il superamento del termine per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la trattazione de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 9 gennaio 2024, chiedendone l'annullamento. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era tardivo: depositato il 22 maggio 2024, oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., decorrente dalla pronuncia della sentenza (9 gennaio 2024) e dal suo deposito con termine di deposito motivazione indicato in 30 giorni, avvenuto il 16 gennaio 2024. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità, pronunciabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emerso che l'impugnazione fosse stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Fissa il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione; il suo superamento comporta tardività e quindi inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano del ricorso quando l'inammissibilità sia manifesta; in tale ipotesi la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza discussione.

  • legge n. 103 del 2017

    Richiamata come fonte della modifica normativa che ha introdotto la disciplina della trattazione de plano di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile per tardività, senza che la Corte possa esaminare il merito delle doglianze.
  • Quando la tardività dell'impugnazione emerge ictu oculi dagli atti, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • In mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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