Cassazione Civile, Ordinanza n. 05929/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia riguarda la seconda proroga del trattenimento amministrativo di uno straniero disposta dal Giudice di pace su richiesta della Questura, dopo la convalida iniziale del trattenimento e una prima proroga. Il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il giudice di pace avesse reso una motivazione solo apparente. In particolare, la richiesta di identificazione inviata all'Ambasciata e rimasta senza riscontro non sarebbe stata, di per sé, un elemento concreto sufficiente a giustificare la probabilità di identificazione e quindi la seconda proroga del trattenimento. Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il trattenimento dello straniero incide sulla libertà personale e può essere prorogato solo entro limiti temporali e condizioni rigidamente predeterminati dalla legge; per la seconda proroga è richiesta una motivazione rafforzata, con accertamento di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero o rendano necessario mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio. Poiché il giudice di pace non aveva dato conto di tali requisiti, il provvedimento è stato cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, u.c., c.p.c., essendo ormai decorso il termine perentorio entro il quale la proroga poteva essere disposta. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la regolazione in dispositivo, rinviandone la liquidazione al giudice di pace di Caltanissetta secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi contro amministrazioni statali.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Disciplina il trattenimento dello straniero e le sue proroghe; la seconda proroga richiede presupposti più rigorosi e una motivazione concreta sulla probabilità di identificazione o sulla necessità di organizzare il rimpatrio.
art. 13 Cost.
La privazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge e non consente proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislative.
art. 111 Cost.
Richiede una motivazione adeguata e non apparente del provvedimento giurisdizionale che convalida la proroga del trattenimento.
art. 382, u.c., c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando la decisione di merito non può essere utilmente rinnovata perché il termine perentorio per disporre la proroga è già decorso.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore sono liquidati dal giudice del procedimento tramite istanza al giudice competente.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, nei casi in cui vi sia cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna alle spese a favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale; in tal caso non vi è regolazione delle spese in favore dello Stato.
Massime di principio
- Il trattenimento amministrativo dello straniero è misura eccezionale di privazione della libertà personale e, proprio per la copertura dell'art. 13 Cost., può essere prorogato solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.
- Per la seconda proroga del trattenimento non basta un generico richiamo alle attività amministrative in corso: il giudice deve accertare e motivare in modo specifico la sussistenza di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero o che rendano necessario il trattenimento per le operazioni di rimpatrio.
- La motivazione del provvedimento di convalida della proroga deve essere effettiva e non apparente, con verifica della congruenza tra i fatti allegati dall'autorità e la finalità del rimpatrio.
- Quando il termine perentorio per disporre la proroga è già scaduto, la cassazione del provvedimento può avvenire senza rinvio, perché non residuano spazi per una nuova decisione utilmente pronunciabile.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, se la parte vittoriosa è ammessa al beneficio e la controparte soccombente è un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e non la ordinaria condanna alle spese in favore dello Stato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05791/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05793/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05794/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05795/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05796/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05798/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →