Cassazione Civile, Ordinanza n. 18924/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Tre lavoratrici ricorrevano per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva revocato i decreti ingiuntivi loro favorevoli, relativi al pagamento di un emolumento denominato "superminimo non assorbibile", non più corrisposto dopo la disdetta di accordi collettivi e integrativi aziendali che lo prevedevano. La vicenda nasceva da un trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.: dopo la cessione, alle dipendenti era stato applicato il CCNL terziario e riconosciuto un trattamento migliorativo per compensare differenze retributive rispetto al precedente contratto UPA. In seguito, la società aveva disdetto gli accordi collettivi di salvaguardia e l'accordo integrativo, facendo cessare il superminimo. Con il ricorso si deducevano: violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 2103 c.c. per avere ritenuto legittima la riduzione del trattamento retributivo in occasione del trasferimento; in subordine, violazione dell'art. 2112 c.c. per non avere considerato il superminimo come voce definitivamente acquisita e intangibile; in ulteriore subordine, travisamento della prova e violazione dei canoni ermeneutici nella lettura dell'accordo di salvaguardia del 28 aprile 1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la disciplina dell'art. 2112 c.c., anche alla luce della giurisprudenza unionale e di legittimità richiamata, impedisce un peggioramento retributivo al momento del trasferimento, ma non rende intangibile per sempre un trattamento migliorativo di fonte collettiva; il cessionario può applicare il proprio contratto collettivo, anche se più sfavorevole, una volta cessata la disciplina collettiva precedente. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2103 c.c., osservando che la retribuzione pregressa derivava comunque da fonte collettiva modificabile e che il superminimo non risultava collegato a specifiche mansioni, qualità professionali o modalità della prestazione tali da renderlo parte del patrimonio individuale del lavoratore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il preteso travisamento della prova e la critica all'interpretazione dell'accordo del 1997 si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
nel trasferimento d'azienda il lavoratore non può subire un peggioramento retributivo per il solo fatto della cessione, ma il cessionario non è tenuto a mantenere indefinitamente le condizioni di lavoro stabilite dal cedente oltre la scadenza o cessazione del contratto collettivo; può applicare il proprio contratto collettivo vigente, anche se più sfavorevole, nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza UE e di legittimità.
art. 2103 c.c.
il principio di irriducibilità della retribuzione non impedisce che voci retributive di fonte collettiva siano modificate in peius da successivi contratti collettivi; la conservazione nel patrimonio individuale richiede una specifica funzione compensativa legata a qualità professionali, mansioni o modalità della prestazione, non emergente nel caso concreto.
art. 360 c.p.c.
la censura di violazione di legge e quella di vizio motivazionale non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del fatto o una diversa interpretazione del contratto; il travisamento della prova, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite, non è deducibile oltre i confini propri dell'impugnazione di legittimità.
art. 1362 c.c.
l'interpretazione del testo negoziale appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente carente, non per la mera proposizione di una lettura alternativa.
art. 1363 c.c.
il criterio di interpretazione complessiva del contratto è sindacabile in cassazione solo nei limiti del corretto uso dei canoni ermeneutici e non consente alla parte di sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
art. 375 c.p.c.
la valutazione sulla trattazione in pubblica udienza e sulla particolare rilevanza della questione è rimessa alla discrezionalità del collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. il divieto di peggioramento riguarda la situazione esistente al momento del trasferimento: la tutela opera contro un decremento retributivo causato dal solo trasferimento, ma non cristallizza per sempre le condizioni economiche di fonte collettiva.
- Quando il trattamento migliorativo deriva da un accordo o contratto collettivo, esso resta in linea di principio modificabile o disdettabile secondo le regole proprie della contrattazione collettiva, salvo che risulti una chiara ed inequivoca volontà di attribuirgli natura individuale e permanente.
- Un superminimo è stabilmente acquisito al patrimonio individuale del lavoratore solo se risulta collegato a specifiche qualità professionali, mansioni o modalità della prestazione; in mancanza, la sua fonte collettiva ne consente la rimodulazione per effetto di successivi interventi contrattuali.
- In cassazione non è consentito trasformare la critica all'interpretazione del contratto o all'apprezzamento delle prove in una richiesta di nuovo esame del merito; la censura è ammissibile solo se indica puntualmente la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale che superi la soglia del minimum costituzionale.
- Il travisamento della prova ha un perimetro applicativo ristretto e non può essere utilizzato come veicolo surrettizio per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
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