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Sentenza

Sentenza n. 6587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro l'approvazione degli atti della selezione e l'attribuzione dell'assegno di ricerca alla controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza del TAR, deducendo l'erronea declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha sostenuto che il contratto di assegno di ricerca, pur avendo durata annuale, avrebbe potuto essere rinnovato in base al regolamento di Ateneo e al bando e che il mancato rinnovo sarebbe dipeso dalla vincita, da parte della controinteressata, di un'altra procedura selettiva. Ha inoltre rilevato di non avere chiesto l'annullamento ai fini risarcitori perché avrebbe ritenuto che l'assegno fosse stato rinnovato. L'appellante ha censurato anche la mancata considerazione dei motivi di primo grado, riproposti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., concernenti: la pretesa incompatibilità della borsa di studio fruita dalla vincitrice con la partecipazione alla selezione; l'illegittimità e irragionevolezza dei criteri di valutazione e dei punteggi attribuiti ai titoli, con deduzione di disparità di trattamento e carenza istruttoria; l'erronea applicazione dei criteri, il difetto di motivazione, lo sviamento, la disparità di trattamento e la contraddittorietà nell'attribuzione dei punteggi e nello svolgimento del colloquio. In appello ha dedotto anche la violazione degli artt. 73, commi 1 e 3, c.p.a., 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., con riferimento alla declaratoria di improcedibilità e al contraddittorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il contratto di assegno di ricerca stipulato con la vincitrice aveva durata dall'1 maggio 2023 al 30 aprile 2024, non era stato rinnovato e aveva integralmente esaurito i propri effetti. La mera possibilità astratta di rinnovo prevista dal regolamento e dal bando non era sufficiente a conservare l'interesse concreto all'annullamento, né era necessario accertare le ragioni del mancato rinnovo. L'annullamento non avrebbe più consentito all'appellante di conseguire il bene della vita costituito dall'affidamento del contratto di ricerca. Il giudice ha inoltre rilevato che in primo grado non era stata proposta una domanda risarcitoria né era stata manifestata la volontà di chiedere l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. L'interesse a ricorrere, quale condizione dell'azione, deve persistere fino alla decisione ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. L'Università poteva pertanto dedurre la sopravvenuta carenza di interesse nella memoria di replica e il TAR avrebbe potuto rilevarla anche d'ufficio. Non è stata ravvisata alcuna lesione del contraddittorio o del diritto di difesa, poiché l'appellante avrebbe potuto replicare per iscritto, discutere oralmente la questione o chiedere un termine a difesa, ma non lo ha fatto e ha chiesto il passaggio in decisione senza formulare rilievi. I motivi di merito riproposti non sono stati esaminati, essendo venuta meno la procedibilità della domanda principale. Le spese del giudizio sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 240/2010

    Richiamato quale parametro della censura di primo grado relativa alla compatibilità della borsa di studio fruita dalla vincitrice con la partecipazione alla selezione; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 4 l. 210/1998

    Richiamato quale parametro dei motivi di primo grado riguardanti i criteri di valutazione e l'attribuzione dei punteggi; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    Richiamato quale parametro della censura relativa all'applicazione dei criteri selettivi, alla motivazione e allo svolgimento del colloquio; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La disposizione trova applicazione quando una situazione di fatto o di diritto nuova rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, facendo venir meno l'utilità concreta conseguibile dal ricorrente.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    L'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori presuppone che il ricorrente abbia rappresentato nel giudizio l'interesse a tale accertamento; in mancanza di domanda risarcitoria o di riserva di proporla, l'esaurimento degli effetti dell'atto può determinare la carenza di interesse alla decisione.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la riproposizione in appello dei motivi di primo grado non esaminati dal TAR; tali motivi non sono stati esaminati, poiché è stata confermata l'improcedibilità della domanda.

  • art. 73, commi 1 e 3, c.p.a.

    Richiamato dall'appellante in relazione alle modalità del contraddittorio e alle difese avverso l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse; il Consiglio di Stato ha escluso la violazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando, per effetto di una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione, la pronuncia non può più attribuire al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
  • Nelle controversie relative all'attribuzione di un assegno di ricerca, la scadenza e l'integrale esecuzione del contratto, non rinnovato, fanno venir meno l'interesse concreto all'annullamento degli atti della selezione, poiché il ricorrente non può più conseguire l'affidamento del contratto; la mera possibilità astratta di rinnovo prevista dal bando o dal regolamento non è sufficiente a conservare tale interesse.
  • L'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione che deve permanere dal momento introduttivo fino alla decisione ed è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo.
  • Quando il contratto oggetto della controversia ha esaurito i propri effetti, l'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori richiede che il ricorrente abbia formulato una domanda risarcitoria o abbia comunque rappresentato nel giudizio, nei termini processuali rilevanti, l'interesse a tale accertamento ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dedotta dalla parte resistente anche nella memoria di replica e può comunque essere rilevata d'ufficio; non sussiste violazione del contraddittorio quando il ricorrente abbia avuto la possibilità di replicare per iscritto o oralmente, chiedendo eventualmente un termine a difesa, ma non si sia avvalso di tali facoltà.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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