Sentenza n. 3899/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento 1) del verbale ispettivo redatto in data 7.10.2025 dall'U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 24-31-73 dell'Area Igiene del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Napoli 1 Centro con riferimento al laboratorio de “Le dolcezze del cuore s.r.l.”, in Napoli, alla piazza Garibaldi n. 69 con riferimento al punto della voce: “Non conformità gravi/maggiori rilevate”; 2) del verbale di sequestro redatto in data 7.10.2025 dall'U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 24-31-73 dell'Area Igiene del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Napoli 1 Centro con riferimento al laboratorio de “Le dolcezze del cuore s.r.l.”, in Napoli, alla piazza Garibaldi n. 69, avente ad oggetto: “sfogliatelle ricce crude congelate di vari gusti in 129 confezioni da 40 pz. da 130 gr. l'una per un totale di 670 kg rinvenute nella cella congelatore prefabbricata …”; 3) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale e per il risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dall'illegittimità dei provvedimenti contestati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale ispettivo e verbale di sequestro amministrativo di prodotti di pasticceria alimentare
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il verbale ispettivo e il verbale di sequestro del 7 ottobre 2025, aventi a oggetto sfogliatelle ricce crude congelate, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni derivanti dal mancato utile, dai costi di smaltimento e dalla modifica del processo produttivo. La contestazione sanitaria riguardava l'utilizzo di tappi di sfogliatella congelati, previamente scongelati, farciti e nuovamente ricongelati allo stato crudo, nonostante l'etichetta del produttore vietasse il ricongelamento dopo lo scongelamento. La ricorrente ha dedotto: incompetenza dell'unità operativa che aveva effettuato l'ispezione, ritenendo competente altra articolazione territoriale dell'A.S.L.; violazione degli artt. 137 e 138 del Reg. UE 625/2017, dell'art. 5 del d.lgs. 27/2021 e dell'art. 10 del d.P.R. 320/1954, sostenendo l'assenza di rischi per la sicurezza alimentare e richiamando una perizia di parte; eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, nonché violazione del legittimo affidamento ex art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, in ragione della mancata contestazione, in precedenti controlli, della medesima modalità produttiva. L'A.S.L. ha sostenuto che il sequestro era stato adottato nell'ambito dei controlli ufficiali previsti dal Reg. UE 625/2017 e dal d.lgs. 27/2021, in relazione alla violazione delle prescrizioni d'uso riportate sulle confezioni e ai rischi igienico-sanitari derivanti dai ripetuti cicli di scongelamento e manipolazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso in questa sede, senza esaminare i motivi concernenti la competenza dell'unità operativa, la sicurezza alimentare, l'eccesso di potere e il legittimo affidamento. Ha ritenuto che il sequestro amministrativo dei prodotti alimentari fosse inserito in un procedimento diretto all'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della l. 689/1981. Per tali atti, ai sensi dell'art. 22 della stessa legge, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Il precedente della stessa Sezione relativo al latte concentrato o in polvere è stato ritenuto non pertinente, poiché riguardava un provvedimento conformativo e regolatorio destinato a incidere pro futuro sulle modalità dell'attività d'impresa, mentre nel caso esaminato si contestava il mero sequestro di prodotti alimentari. Il TAR ha escluso la necessità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la questione di giurisdizione era stata introdotta dalla stessa ricorrente e aveva formato oggetto del contraddittorio. Ha indicato la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 137 e 138 Reg. UE 625/2017
Disciplinano i controlli ufficiali e le misure adottabili per garantire la sicurezza alimentare; nel caso concreto il sequestro è stato ricondotto a tali misure nell'ambito di un procedimento sanzionatorio.
art. 5 d.lgs. 27/2021
al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali
Consente alle autorità competenti di disporre sequestri o blocchi ufficiali; il sequestro amministrativo, quando inserito nel procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa, resta soggetto alla giurisdizione ordinaria.
art. 22 l. 689/1981
Attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulle opposizioni relative alle sanzioni amministrative e agli atti cautelari inseriti nel relativo procedimento, compreso il sequestro amministrativo.
art. 13 l. 689/1981
Richiamato quale base normativa del sequestro amministrativo adottabile nel procedimento sanzionatorio.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Non impone l'avviso sulle questioni rilevanti ai fini della decisione quando la questione di giurisdizione sia stata introdotta dalla stessa parte ricorrente e sia già entrata nel contraddittorio.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente a sostegno della tutela del legittimo affidamento, ma non esaminato per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- L'impugnazione autonoma di un verbale di sequestro amministrativo di prodotti alimentari, quando il sequestro è inserito in un procedimento finalizzato all'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della l. 689/1981, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se il provvedimento è adottato da un'autorità sanitaria nell'esercizio dei controlli ufficiali previsti dal diritto dell'Unione europea e dalla normativa nazionale di adeguamento.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando l'atto contestato non si limita a imporre una misura individuale di natura cautelare o sanzionatoria, ma esercita un potere conformativo o regolatorio destinato a incidere direttamente e stabilmente, pro futuro, sulle modalità di svolgimento dell'attività economica.
- Quando la questione di giurisdizione è stata introdotta nel giudizio dalla stessa parte ricorrente quale fondamento dell'adizione del giudice amministrativo, la decisione su tale questione non costituisce una decisione a sorpresa e non richiede l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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