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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08603/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva ricevuto da Riscossione Sicilia S.p.A. una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, unitamente agli estratti di ruolo e a plurime cartelle esattoriali relative a tributi riferiti ad annualità dal 1993 al 2010. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per alcune cartelle, con annullamento della corrispondente parte della comunicazione ipotecaria. In appello la contribuente aveva dedotto la decadenza dal potere di notifica delle cartelle e la prescrizione del credito, ma la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che per le altre cartelle non tempestivamente impugnate ogni questione fosse ormai definitiva e che la comunicazione ipotecaria fosse censurabile solo per vizi propri, non dedotti. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., sostenendo che l’avviso di ricevimento sarebbe l’unico mezzo di prova del perfezionamento della notifica e che mancasse la prova delle notifiche effettuate tramite operatore postale privato; 2) omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla nullità dei ruoli e delle cartelle per vizi di notifica, alla nullità delle relate, alla violazione del principio di tipicità degli atti di riscossione e alla tariffazione di un soggetto gestore; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione dei requisiti minimi motivazionali; 4) omesso esame del fatto decisivo della non conformità agli originali delle copie documentali prodotte a prova delle notifiche, con conseguente mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del concessionario della riscossione. La ricorrente ha anche chiesto l’interruzione del giudizio per sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti quale titolare di ditta individuale.

La decisione

La Corte ha respinto preliminarmente la richiesta di interruzione, affermando che il fallimento o la liquidazione giudiziale di una parte sopravvenuti nel giudizio di cassazione non determinano interruzione del processo, trattandosi di giudizio dominato dall'impulso d'ufficio. Nel merito ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto sanata la nullità delle notifiche eventualmente eseguite tramite operatore postale privato per effetto della costituzione in giudizio della destinataria; ha escluso l’omessa pronuncia, poiché le doglianze di appello erano comunque superate dalla sanatoria già affermata; ha considerato la motivazione della CTR sufficiente a raggiungere il minimo costituzionale, dato il richiamo espresso alle cartelle rituale e tempestivamente notificate e all’elenco numerico riportato in sentenza; ha infine dichiarato assorbito il quarto motivo alla luce della soluzione data al primo. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 139 e 140 c.p.c.

    Richiamati come norme invocate per contestare la ritualità delle notifiche; la Corte ha ritenuto che l'eventuale vizio della notifica sia sanato dalla costituzione in giudizio del destinatario.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Usato come parametro di censura per la dedotta violazione di norme sulla notifica.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato per le doglianze di omessa pronuncia e di nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Invocato per denunciare l'omesso esame della dedotta non conformità delle copie agli originali.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Richiamati per escludere l'interruzione del giudizio di cassazione in caso di sopravvenuto fallimento o liquidazione giudiziale di una parte.

  • l. n. 124 del 2017

    Richiamata in relazione all'operatività degli operatori postali privati, senza titolo abilitativo, nel sistema notificatorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Utilizzato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • L. n. 69/2009

    Richiamata dalla ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Indicato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il sopravvenuto fallimento o la liquidazione giudiziale di una parte non comporta interruzione del processo, poiché il procedimento è governato dall'impulso d'ufficio e non richiede riassunzione nei confronti della curatela.
  • La nullità della notificazione eseguita tramite operatore postale privato non abilitato non integra inesistenza dell'atto, ma un vizio sanabile; la costituzione in giudizio del destinatario comporta sanatoria del vizio.
  • Una censura di omessa pronuncia non è accoglibile quando il contenuto delle doglianze risulti comunque superato dalla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire la ratio decidendi o non supera il minimo costituzionale; se invece il percorso argomentativo, anche sintetico, rende comprensibile la decisione, il vizio non sussiste.
  • Quando la doglianza sulla prova documentale delle notifiche è assorbita dalla sanatoria del vizio di notifica, il relativo motivo resta privo di autonoma decisività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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