Cassazione Penale, Sentenza n. 09055/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento cautelare (arresti domiciliari) e ha denunciato vizi di motivazione relativi alla contestazione, lamentando implicitamente che l'accusa si limitasse a un solo episodio delittuoso. Il Tribunale aveva invece ritenuto che la limitazione operasse per ragioni procedurali legate alla competenza territoriale e che gli elementi indiziari (modus operandi, accertamenti bancari e bonifici ripetuti) consentissero di ritenere fondata l'ipotesi di una serie indefinita di truffe omologhe commesse con sistematicità e pieno concerto degli odierni prevenuti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto adeguata e motivata la misura cautelare degli arresti domiciliari, richiamando: i bonifici sospetti verso IBAN riconducibili a soggetti tra cui il Di Fraia, l'ammontare complessivo di diverse migliaia di euro, la presenza di bonifici di pari importo (euro 990,00) effettuati in un ristretto arco temporale e le precedenti specifiche annotate nel Casellario Generale. Tali elementi hanno fondato la valutazione del pericolo di recidiva e della necessità della misura anche per interrompere i rapporti con gli altri correi. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, valutata la responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, è stato obbligato a versare, in via equitativa, la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento
L'art. 616 c.p.p. è richiamato quale base per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento relativamente a un ricorso dichiarato inammissibile
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma regolamentare esecutiva richiamata per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla decisione (esecuzione delle statuizioni)
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
La Corte costituzionale autorizza l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) solo valutando la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; il giudice ha applicato tale principio determinando equitativamente la somma di euro 3.000
Massime di principio
- La contestazione limitata a un solo episodio può essere dovuta a ragioni di competenza territoriale; ciò non impedisce al giudice di inferire l'esistenza di una serie omogenea di reati sulla base del modus operandi e di elementi indiziari extracaso.
- Accertamenti bancari che rilevino ripetute disposizioni verso IBAN riconducibili agli indagati, importi identici e tempistiche ravvicinate possono costituire indizio forte di un'organizzazione fraudolenta e del provento di più truffe analoghe.
- La vulnerabilità della vittima (es. età avanzata) e l'uso sistematico di reti telefoniche per frodare soggetti suggestionabili aumentano la valutazione del pericolo di recidiva e la legittimità di misure cautelari come gli arresti domiciliari.
- La misura cautelare può essere giustificata anche con la necessità di interrompere i rapporti e i contatti tra il prevenuto e i coindagati, per prevenire ulteriori reati.
- I vizi di motivazione prospettati nel ricorso devono essere valutati con riferimento al complesso degli elementi indicati nel provvedimento impugnato; se il giudice ha fornito una motivazione puntuale e congrua, il ricorso sarà probabilmente inammissibile.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o proceduralmente viziati possono comportare condanne al pagamento delle spese e, se ricorre responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità, anche il versamento di somme alla cassa delle ammende, salvo valutazione di assenza di colpa.
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