Cassazione Penale, Sentenza n. 29134/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame (01/02/2024) che aveva qualificato i fatti contestati al capo 1 come concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416-bis c.p.). Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 110 e 416-bis c.p., artt. 192 e 273 c.p.p.) e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che le intercettazioni, le dichiarazioni dei collaboratori e i rapporti societari non dimostrerebbero un apporto concreto, consapevole e causale alla conservazione/rafforzamento del sodalizio; si sosteneva inoltre che la condotta fosse riconducibile solo alla figura dell""imprenditore colluso"" e non al concorso esterno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Richiamando la pronuncia di rinvio della Sesta Sezione (sent. n. 2476/24) e le coordinate giurisprudenziali sul concorso esterno, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia eseguito un nuovo, completo esame del materiale probatorio, fornendo motivazione coerente e non affetta da vizi logico-giuridici. Secondo la Corte, gli elementi probatori (rapporti societari, legami familiari, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri su spartizioni di mercato e atti intimidatori) descrivono un contributo concreto, continuativo e causale del ricorrente agli scopi del sodalizio, idoneo a configurare il concorso esterno ex artt. 110 e 416-bis c.p. Il ricorrente è stato pertanto condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell""art. 616 c.p.p."".
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola la concorso di persone nel reato: richiamato per ricondurre il comportamento del ricorrente nell'ambito della partecipazione dolosa ai fatti commessi dall'associazione mafiosa tramite apporti esterni
art. 416-bis cod. pen.
Definisce l""associazione di tipo mafioso""; applicato per valutare la sussistenza dell'associazione e la rilevanza del contributo esterno fornito dal ricorrente
art. 81, 56-629, 513-bis cod. pen.
citati nel capo 32 oggetto di annullamento parziale dal Tribunale del riesame
Norme menzionate in relazione ad altri capi contestati; la Corte ha considerato l'annullamento parziale già intervenuto e ne ha valutato l'incidenza probatoria sul capo relativo al concorso esterno
art. 192 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale evocato dal ricorrente in tema di motivazione e deduzioni difensive; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla validità e al valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità effettuata dal giudice di merito
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: richiamata per collocare il ruolo del Tribunale del riesame nella verifica degli indizi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sanzionatoria sulle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese dell""impugnazione
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti di sindacato della Corte di Cassazione sulle motivazioni: richiamato per spiegare che la Corte non può rimettere in discussione valutazioni meramente di fatto
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a doglianze aggiunte in corso di giudizio; la Corte ha ritenuto tali censure ininfluenti ai fini del rigetto
Massime di principio
- Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa è necessario un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell""associazione o di una sua articolazione territoriale/settore economico
- La distinzione tra "imprenditore colluso" e "concorrente esterno" richiede prove che vadano oltre la mera contiguità o vantaggi economici: è necessario dimostrare che l""apporto sia stato diretto alla realizzazione del programma criminoso e sia stato condizione utile per la prosecuzione o il controllo dell""attività
- Le valutazioni su intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri documentali sono questioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo eventuali vizi di motivazione manifesti, illogicità o violazioni di diritto
- In caso di annullamento per carenza motivazionale e rinvio, il giudice di merito è tenuto a riesaminare compiutamente le prove e fornire motivazione adeguata; la Corte di Cassazione valuta se tale nuova motivazione risponde ai canoni di logicità e diritto
- La semplice ricezione di pagamenti o la fornitura regolare non esclude automaticamente il carattere estorsivo o di spartizione imposta dalla criminalità organizzata se sussistono elementi di protezione, spartizione di mercato o atti intimidatori che implicano un controllo mafioso
- Chiudere la controversia richiede un esame complessivo e concatenato degli elementi (legami familiari, rapporti societari, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri) per stabilire il ruolo effettivo dell""imprenditore rispetto all""associazione
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