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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20019/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che, esclusa l'aggravante dell'art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen., aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato per remissione di querela. Il ricorso sosteneva che, trattandosi di vendita a distanza con utilizzo di sistema informatico/telematico, doveva ritenersi sussistente l'aggravante rilevante (minorata difesa) e quindi contestata la decisione del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo la novella legislativa entrata in vigore il 17/07/2024, il fatto si qualifica non più sotto l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5, ma sotto la nuova aggravante speciale ex art. 640, secondo comma, n. 2-ter (uso di strumenti informatici o telematici a distanza). Inoltre, la modifica normativa (art. 16, comma 1, lett. t della legge 28/06/2024 n. 90) esclude che tale aggravante determini la procedibilità d'ufficio; ne consegue che il reato resta procedibile a querela e la remissione di querela accettata estingue il reato. La sentenza del Tribunale è quindi confermata, pur con qualche imprecisione nella dizione normativa.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.

    Richiamata dal ricorso come aggravante per la minorata difesa del decepitus; tuttavia la Corte ha ritenuto che per i fatti consumati con strumenti telematici debba applicarsi la nuova aggravante speciale (art. 640, 2-ter), e non l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5.

  • art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen.

    «2-ter, se il fatto e' commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione»

    La novella introdotta individua come aggravante speciale la commissione del reato a distanza tramite strumenti informatici/telematici capaci di ostacolare l'identificazione; tale aggravante sostituisce la precedente inquadratura sotto l'art. 61 n. 5 per le condotte telematiche.

  • art. 16, comma 1, lettera t, legge 28 giugno 2024 n. 90 (G.U. n. 153 del 02/07/2024)

    «al terzo comma, le parole: «capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter»»

    La modifica normativa chiarisce che l'aggravante di cui al numero 2-ter è esclusa dalla conversione che renderebbe le aggravanti speciali causa di procedibilità d'ufficio: pertanto l'aggravante 2-ter, pur sussistente, non comporta procedibilità d'ufficio e il reato resta procedibile a querela.

Massime di principio

  • Per reati di truffa commessi a distanza con strumenti informatici o telematici dopo il 17/07/2024 va valutata l'applicazione dell'aggravante speciale ex art. 640, secondo comma, n. 2-ter, più specifica rispetto all'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5.
  • L'aggravante 2-ter non determina la procedibilità d'ufficio: il reato, se aggravato esclusivamente da 2-ter, rimane procedibile a querela e la remissione della querela estingue il reato se accettata.
  • La qualificazione giuridica della condotta (aggravante comune vs aggravante speciale) è determinante per le conseguenze processuali; va sempre verificata la data del fatto rispetto all'entrata in vigore delle modifiche legislative.
  • In sede di impugnazione il pubblico ministero deve tener conto delle novità legislative e delle relative ricadute sulla procedibilità; ricorsi fondati su una precedente lettura normativa possono essere dichiarati inammissibili se non considerano la nuova disciplina.
  • Per la difesa, quando sussistono condizioni per la remissione della querela in reati telematici, la remissione può estinguere il reato purché la procedibilità non sia diventata d'ufficio per altre aggravanti presenti.

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