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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21397/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Catania, delle condanne per peculato per essersi appropriati di somme versate a titolo di bolli auto da parte di Francesco Annaro e suoi familiari (importo complessivo > 5.600 euro). Martino contesta: (I) nullità del capo d'imputazione per inesatta indicazione del tempo del reato; (II) errata determinazione del minimo edittale (sostiene che il minimo applicabile fosse 3 anni e non 4, perché la legge che lo ha aumentato è successiva alle condotte); (III) erronea qualificazione di un unico reato invece di plurimi reati con conseguente prescrizione di quelli più antichi; (IV) violazione dei principi costituzionali e di diritto penale in relazione al calcolo della pena e alla sua eccessività, nonché censura sulla quantificazione della porzione di pena detratta per reati di falso prescritti. Angelo contesta principalmente la prova della sua partecipazione (contestando la valutazione delle prove, la mancata specificazione dei pagamenti a lui imputati, e la causalità/consapevolezza rispetto all'appropriazione) e deduce inoltre la prescrizione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivi principali: molte doglianze di Martino sono state sollevate per la prima volta in Cassazione (inammissibili ex art. 606 c.p.p.), o sono generiche e prive di sufficiente specificazione probatoria (es. sulla datazione delle condotte rilevante per la legge n.190/2012). Sul merito, anche le censure che investono la valutazione probatoria (in particolare quelle di Angelo) non evidenziano vizi logico-giuridici nella motivazione della Corte d'appello: le dichiarazioni delle persone offese, i rapporti familiari e professionali e la documentazione mendace sono stati giudicati elementi idonei a ritenere la responsabilità in concorso. Quanto alla prescrizione e alla invocata applicazione del più favorevole regime penale, la Corte rileva che vi è stata almeno una condotta successiva all'entrata in vigore della legge che ha aumentato il minimo edittale (legge Severino), sicché non emerge interesse del ricorrente ad ottenere pronunciamenti di prescrizione e il trattamento sanzionatorio non sarebbe risultato più favorevole. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati alle spese e al pagamento di una somma di 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di peculato; la sentenza conferma la sussistenza del peculato per l'appropriazione delle somme riscosse per bolli auto

  • legge n. 190 del 6 novembre 2012 (c.d. "legge Severino")

    Ha elevato il minimo edittale per il reato in esame; la Corte valuta la data delle condotte rilevanti per determinare se il nuovo minimo potesse trovare applicazione, ritenendo che vi sia almeno una condotta successiva all'entrata in vigore

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione e la preclusione di censure non dedotte in sede di gravame; utilizzato per dichiarare inammissibile la doglianza relativa alla indicazione del tempus commissi delicti sollevata solo in Cassazione

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. legge n. 176 del 2020

    Prevede il termine per il deposito delle conclusioni scritte; richiamata per notare che le conclusioni difensive sono state depositate oltre il termine previsto (ma senza incidere sull'esito dell'inammissibilità)

  • artt. 157-159 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione dei reati: la Corte discute la qualificazione temporale delle condotte (uniche vs plurime) e osserva che la presenza di almeno una condotta successiva alla legge che ha innalzato il minimo impedisce al ricorrente di trarre vantaggio dalla declaratoria di prescrizione

  • artt. 27 Cost., 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione al principio di proporzionalità della pena e alla sua funzione rieducativa; la Corte ritiene la determinazione della pena compatibile con i parametri normativi e motivazionali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi: applicata per imporre 3.000 euro a ciascun ricorrente

Massime di principio

  • L'erronea indicazione della data nel capo d'imputazione non determina di per sé nullità se la descrizione del fatto è sufficientemente dettagliata da consentire la difesa.
  • Chi impugna in Cassazione deve aver già dedotto determinate censure in sede di appello; questioni nuove sollevate per la prima volta in Cassazione sono normalmente inammissibili (art. 606 c.p.p.).
  • Se una serie di condotte è suscettibile di includere almeno un episodio successivo a modifiche legislative sfavorevoli al reo, il tentativo di ottenere un trattamento più favorevole con la declaratoria di plurimi reati e prescrizione può risultare privo di interesse e inefficace.
  • La Corte di legittimità non rivede la valutazione delle prove di fatto se la motivazione della Corte d'appello non è illogica o contraddittoria; le criticità meramente probatorie difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
  • Spetta alla difesa fornire elementi probatori specifici quando l'esito del giudizio dipende da circostanze di fatto (es. date dei singoli versamenti rilevanti per l'applicazione di una norma più favorevole).
  • L'inammissibilità del ricorso comporta generalmente condanna alle spese e pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando gli argomenti appaiono manifestamente infondati.

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