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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 2252 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

N.49/ 2018 RUOLO E RISCOSSIONE COATTIVA - PRESCRIZIONE - TERMINI - Termine decennale - Esclusione - ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il termine di prescrizione applicabile al credito dopo la notifica della cartella esattoriale. Il ricorrente sosteneva che la cartella non producesse un effetto novativo dell’obbligazione e non trasformasse il termine originario di prescrizione in quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c. La resistente riteneva invece applicabile il termine decennale, anche sulla base del riferimento contenuto nell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. È stato affermato che, dopo la notifica della cartella, resta applicabile il termine di prescrizione originariamente previsto per il credito sottostante, salvo specifiche ragioni normative. La formazione del ruolo e l’emissione o notificazione della cartella non producono novazione dell’obbligazione e, quindi, non comportano automaticamente l’applicazione della prescrizione decennale. Il richiamo al termine decennale contenuto nell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999 riguarda principalmente la materia tributaria e non è applicabile indistintamente a ogni credito.

Norme richiamate

  • Art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999

    termine di prescrizione "decennale"

    Il riferimento al termine decennale opera nel contesto della disciplina della riaffidabilità in riscossione dei crediti e trova spiegazione soprattutto nell’ambito tributario, nel quale il termine decennale è normalmente applicabile, ma non necessariamente in ogni ipotesi.

  • Art. 2953 del codice civile

    La norma non consente di applicare automaticamente il termine decennale alla pretesa risultante da una cartella esattoriale non coperta da giudicato. La notifica della cartella, in assenza di un effetto novativo o di una pronuncia giudiziale definitiva, non modifica il termine di prescrizione proprio del credito originario.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella esattoriale non trasforma automaticamente il termine di prescrizione del credito in un termine decennale.
  • Per stabilire se un credito è prescritto occorre individuare il termine previsto per la sua obbligazione originaria e verificare gli eventuali atti interruttivi successivi.
  • Il ruolo e la cartella esattoriale costituiscono strumenti di accertamento e riscossione, ma non determinano di per sé una novazione dell’obbligazione.
  • Il termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. opera tipicamente quando il credito è consacrato in un titolo giudiziale definitivo, non per la sola esistenza o notificazione della cartella.
  • I riferimenti normativi a un termine decennale nella disciplina della riscossione non possono essere interpretati come regola generale applicabile a ogni tipo di credito iscritto a ruolo.
  • In una situazione analoga è necessario esaminare la natura del credito, il termine prescrizionale originario, la data di notifica della cartella e tutti gli atti successivi idonei a interrompere la prescrizione.

Testo integrale

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