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Ordinanza

Ordinanza n. 73/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha considerato che le armi sarebbero state impiegate per fini venatori e che non erano state comprovate concrete e irreparabili ragioni di danno derivanti dall'efficacia del diniego. Non è stata svolta una valutazione esplicita del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Avellino del rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia, nonché il presupposto preavviso di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Avellino ha rigettato la sua istanza di rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre impugnato, ove necessario, il preavviso di diniego contenente i motivi ostativi e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, né gli elementi fattuali posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego relativo a una licenza di porto d'armi per uso caccia richiede la dimostrazione di un pericolo concreto e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'impiego venatorio delle armi può essere valutato come elemento idoneo a ridimensionare l'urgenza della tutela, ove non siano comprovate specifiche e irreparabili conseguenze dannose.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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