Cassazione Penale, Sentenza n. 14313/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto per ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione a demolire n. 126/99 RE.SA del 24/02/2023, connessa a sentenza di patteggiamento del 25/01/1999. I motivi dedotti in cassazione erano: (i) violazione di legge e vizio di motivazione relativo alla proporzionalità della misura, con richiamo agli artt. 6 e 8 CEDU; (ii) violazione dell'art. 666, comma 5, c.p.p. per la presunta omissione da parte del giudice dell'esecuzione di acquisire il provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza di condono, laddove in sede difensiva era stato prodotto materiale e una consulenza tecnica a supporto della possibilità di sanatoria parziale delle opere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché attiene a questioni non sollevate dinanzi al giudice dell'esecuzione (vietato sollevare in Cassazione questioni nuove non discusse in sede di merito). Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato: il GIP aveva valutato l'istanza di condono e il relativo preavviso di diniego, motivando che le opere configurano una nuova costruzione in area sottoposta a vincolo ambientale e che il condono previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003 (conv. L. n. 326/2003) è ammissibile in zone vincolate solo per interventi di minore rilevanza e previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, condizioni non ricorrenti nel caso di specie. Inoltre la Corte ha ricordato il principio secondo cui la sanatoria deve riguardare l'intero complesso degli interventi abusivi e non può essere limitata a "parte" delle opere. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria nella misura indicata dal dispositivo (importo non specificato nel testo fornito).
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) - artt. 6 e 8
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla proporzionalità della misura e alla tutela della vita privata e familiare; la Corte ha tuttavia ritenuto la censura generica e riguardante questione non proposta in sede di merito, con conseguente inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 666, comma 5
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'omessa acquisizione del provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza di condono; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata poiché il GIP aveva esaminato l'istanza e il preavviso di diniego e motivato l'inapplicabilità del condono.
D.L. n. 269/2003, art. 32 (conv. L. n. 326/2003)
Il condono edilizio previsto dall'art. 32 è applicabile anche in area vincolata solo per interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'autorità di tutela del vincolo; nella specie tali condizioni non ricorrevano.
D.P.R. n. 380/2001, art. 36
Riferito come alternativa alla sanatoria (permesso di costruire in sanatoria); la giurisprudenza richiede che la sanatoria riguardi l'intero complesso delle opere abusive e non solo parti di esse.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non si possono proporre questioni nuove che non siano state sollevate e discusse dinanzi al giudice di merito: tali censure sono inammissibili.
- L'ordine di demolizione derivante da sentenza penale definitiva può essere revocato solo se incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che attribuiscano all'immobile una diversa destinazione o ne attestino la sanatoria.
- La sospensione dell'ordine di demolizione è ammessa solo se, sulla base di elementi concreti, è ragionevolmente prevedibile che nell'immediato l'autorità amministrativa o giurisdizionale emetterà un provvedimento in conflitto insanabile con l'ordine di demolizione.
- Il condono edilizio in aree vincolate è eccezionale: è possibile solo per interventi di minore rilevanza e previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; per opere che costituiscono nuova costruzione il condono non è applicabile.
- La sanatoria (condono o permesso di costruire in sanatoria) deve riguardare l'intero complesso degli interventi abusivi e non può essere limitata a "parte" delle opere; la difesa deve quindi dimostrare, con atti amministrativi definitivi o elementi concreti, la possibilità effettiva di sanatoria per evitare il rigetto o la sospensione.
- Se si contesta l'assenza di acquisizione di provvedimenti amministrativi decisori (es. rigetto definitivo), è preferibile allegare o produrre il provvedimento definitivo o dimostrare concretamente l'imminenza di un provvedimento favorevole, altrimenti la censura rischia di essere ritenuta infondata.
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