Sentenza n. 166/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto della Regione Liguria, Dipartimento/Direzione Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Settore Ispettorato Agrario Regionale registrato al n. -OMISSIS- avente ad oggetto “misura 2.1.4 revoca del contributo indebitamente percepito a seguito di gravi irregolarità per €956,24 e obbligo di restituzione a carico di -OMISSIS-. Domanda codice AGEA n. -OMISSIS-”, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-, parimenti impugnata, ricevuti in data successiva al 3.08.2020; - del Decreto della Regione Liguria, Dipartimento/Direzione Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Settore Ispettorato Agrario Regionale registrato al n.-OMISSIS-avente ad oggetto “misura 2.1.1. revoca del contributo indebitamente percepito a seguito di gravi irregolarità per € 1.411,58 e obbligo di restituzione a carico di -OMISSIS-. Domanda codice AGEA n.-OMISSIS-”, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- a data 27.07.2020, parimenti impugnata ricevuti in data successiva al 3.08.2020; - del Decreto della Regione Liguria, Dipartimento/Direzione Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Settore Ispettorato Agrario Regionale registrato al n. -OMISSIS- avente ad oggetto “misura 2.1.1. Revoca del contributo indebitamente percepito a seguito di gravi irregolarità per €1380,89 e obbligo di restituzione a carico di -OMISSIS-. Domanda codice AGEA n. -OMISSIS-” trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-a data 27.07.2020, parimenti impugnata, conosciuti in data successiva al 3.08.2020; - del Decreto della Regione Liguria, Dipartimento/Direzione Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Settore Ispettorato Agrario Regionale registrato al n.-OMISSIS- avente ad oggetto “misura 2.1.1. Revoca del contributo indebitamente percepito a seguito di gravi irregolarità per €1381,74 e obbligo di restituzione a carico di -OMISSIS-. Domanda codice AGEA n. -OMISSIS-”, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- a data 27.07.2020, parimenti impugnata, conosciuti in data successiva al 3.08.2020; - del Decreto della Regione Liguria, Dipartimento/Direzione Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Settore Ispettorato Agrario Regionale registrato al n. -OMISSIS-avente ad oggetto “misura 2.1.4. Revoca del contributo indebitamente percepito a seguito di gravi irregolarità per € 949,73 e obbligo di restituzione a carico di -OMISSIS-. Domanda codice AGEA n. -OMISSIS-”, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- a data 27.07.2020, parimenti impugnata, conosciuti in data successiva al 3.08.2020; - del Decreto della Regione Liguria, Dipartimento/Direzione Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Settore Ispettorato Agrario Regionale registrato al n. -OMISSIS- avente ad oggetto “misura 2.1.4. Revoca del contributo indebitamente percepito a seguito di gravi irregolarità per € 934,14 e obbligo di restituzione a carico di -OMISSIS-. Domanda codice AGEA n.-OMISSIS-” trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- a data 27.07.2020, parimenti impugnata, conosciuti in data successiva al 3.08.2020; - del Decreto della Regione Liguria, Dipartimento/Direzione Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Settore Ispettorato Agrario Regionale registrato al n. -OMISSIS- avente ad oggetto “misura 2.1.1. Revoca del contributo indebitamente percepito a seguito di gravi irregolarità per €1383,04 e obbligo di restituzione a carico di -OMISSIS-. Domanda codice AGEA n. -OMISSIS-” trasmesso con nota prot. n.-OMISSIS- a data 27.07.2020, parimenti impugnata, conosciuti in data successiva al 3.08.2020; - del Decreto della Regione Liguria, Dipartimento/Direzione Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Settore Ispettorato Agrario Regionale registrato al n.-OMISSIS- avente ad oggetto “P.S.R. 2007/2013 - -OMISSIS- - misura 2.1.1. Revoca del contributo indebitamente percepito a seguito di gravi irregolarità per €934,14 e obbligo di restituzione a carico di -OMISSIS-. Domanda codice AGEA n. -OMISSIS-” trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- a data 27.07.2020, parimenti impugnata, conosciuti in data successiva al 3.08.2020”; - del Decreto della Regione Liguria, Dipartimento/Direzione Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Settore Ispettorato Agrario Regionale registrato al n. -OMISSIS- avente ad oggetto “misura 2.1.4. Revoca del controbuto indebitamente percepito a seguito di gravi irregolarità per € 943,43 e obbligo di restituzione a carico di -OMISSIS-. Domanda codice AGEA n. -OMISSIS-” trasmesso con nota prot. -OMISSIS- a data 27.07.2020, parimenti impugnata, conosciuti in data successiva al 3.08.2020; - del Decreto della Regione Liguria, Dipartimento/Direzione Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Settore Ispettorato Agrario Regionale registrato al n. -OMISSIS- avente ad oggetto £misura 2.1.4. Revoca del contributo indebitamente percepito a seguito digravi irregolarità per € 944,79 e obbligo di restituzione a carico di -OMISSIS-. Domanda codice AGEA n. -OMISSIS-” trasmesso con nota prot. -OMISSIS-a data 27.07.2020, parimenti impugnata, conosciuti in data successiva al 3.08.2020. nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, nessuno escluso e, ove occorrer possa: a) del non meglio cognito verbale di contestazione a data 22.08.2014 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Genova richiamato nei Decreti impugnati in principalità; b) delle note di comunicazione di avvio del procedimento di decadenza prot. n.-OMISSIS- a data 27.05.2019; prot. n.-OMISSIS- a data 27.05.2019; prot. n.-OMISSIS- a data 27.05.2019; prot. n. -OMISSIS-a data 27.05.2019; prot. n. -OMISSIS- a data 27.05.2019; prot. n. -OMISSIS- a data 27.05.2019; prot. n. -OMISSIS- a data 27.05.2019; c) della non meglio cognita nota a data 31.08.2018 prot. -OMISSIS-, richiamata negli atti impugnati in principalità; e/o, in subordine, ove occorrer possa, per l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di riferibilità e/o legittimazione e/o soggettività passiva con riguardo ai provvedimenti contestati e/o alle somme per cui è causa della Signora -OMISSIS-, con ogni conseguenziale pronuncia di legge, anche previo annullamento e/o declaratoria di nullità e/o annullamento degli atti impugnati e/o, comunque, per l'accertamento e la declaratoria di insussistenza di presupposti legittimanti e/o giustificanti l'azione amministrativa contestata e di non debenza delle somme oggetto degli atti per cui è causa da parte della Signora -OMISSIS- per i motivi di cui in atti, previo annullamento e/o declaratoria di nullità e/o disapplicazione degli atti contestati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti regionali di revoca di contributi del PSR 2007-2013 e contestuale richiesta di restituzione, per complessivi euro 75.351,17, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato più decreti del Settore Ispettorato Agrario Regionale con cui la Regione Liguria ha revocato contributi agricoli e richiesto la restituzione delle somme, ritenute indebitamente percepite a seguito di gravi irregolarità nelle domande presentate da un soggetto diverso, beneficiario formale e successivamente deceduto. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, i contributi sarebbero stati ottenuti mediante dichiarazioni irregolari, anche con riferimento alla disponibilità dei terreni, e successivamente trasferiti sul conto della ricorrente. La ricorrente ha dedotto di essere estranea alla fase genetica e procedimentale delle domande di aiuto, di avere eventualmente operato soltanto su delega del beneficiario per effettuare pagamenti inerenti ai fondi agricoli e di non essere tenuta alla restituzione; ha inoltre richiamato l'archiviazione dell'azione sanzionatoria personale. Sono stati dedotti violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e perplessità, nonché l'insussistenza della propria legittimazione o soggettività passiva e della debenza delle somme. La Regione ha sostenuto che, pur distinguendosi il profilo sanzionatorio dall'obbligo restitutorio, la pretesa fosse rivolta alla ricorrente quale percettrice di fatto. AGEA ha eccepito la propria estraneità ai procedimenti regionali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare il merito delle censure né l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di AGEA. Ha applicato il criterio della natura della situazione giuridica sostanziale dedotta: le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e alla restituzione di somme indebitamente erogate spettano al giudice ordinario quando l'amministrazione faccia valere un inadempimento o una pretesa restitutoria di natura paritetica. Nel caso concreto, il beneficiario formale era un terzo; la ricorrente non era parte del procedimento di concessione, non era destinataria dell'atto attributivo e non era sua erede o avente causa. Pertanto, tra la Regione e la ricorrente non era mai sorto il rapporto pubblicistico nel cui ambito potrebbero essere esercitati poteri di autotutela. La pretesa regionale, per come prospettata, riguardava al più la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o altra azione restitutoria fondata sulla materiale percezione di somme non dovute, da far valere davanti al giudice ordinario. Il nomen iuris degli atti come revoca, decadenza o sanzione non è decisivo: rilevano il petitum sostanziale e la causa petendi. La causa può essere eventualmente riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, con gli effetti previsti dalla norma.
art. 2033 c.c.
La pretesa dell'amministrazione nei confronti del percettore materiale estraneo al rapporto pubblicistico può configurare una ripetizione di indebito oggettivo, da far valere davanti al giudice ordinario.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile decisione fondata sul difetto di giurisdizione.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 29 gennaio 2014, n. 6
Il riparto nelle controversie sui contributi pubblici dipende dalla natura della situazione soggettiva e non dal nomen formale dell'atto; la fase esecutiva e restitutoria del rapporto di sovvenzione appartiene al giudice ordinario, mentre l'esercizio del potere nella fase genetica o l'autotutela per vizi originari appartengono al giudice amministrativo.
Corte di cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 5 agosto 2016, n. 16602
Anche la revoca di contributi concessi provvisoriamente, quando fondata su comportamenti successivi qualificati come inadempimenti, attiene a un rapporto paritetico e rientra nella giurisdizione ordinaria.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura sostanziale della situazione giuridica azionata: spetta al giudice amministrativo la cognizione sull'esercizio del potere nella fase genetica di attribuzione del beneficio e sull'autotutela per vizi originari o per contrasto originario con l'interesse pubblico; spetta al giudice ordinario la cognizione sulle pretese restitutorie e sugli inadempimenti relativi alla fase esecutiva di un rapporto già instaurato.
- Il nomen iuris dell'atto amministrativo, qualificato come revoca, decadenza, risoluzione o sanzione, non determina il riparto di giurisdizione. Occorre verificare il petitum sostanziale e la causa petendi, accertando se l'amministrazione eserciti un potere autoritativo oppure faccia valere una pretesa patrimoniale paritetica.
- Quando la richiesta di restituzione è rivolta a un soggetto che non era beneficiario formale, non era parte del procedimento di concessione e non è successore del beneficiario, non sorge nei suoi confronti il rapporto pubblicistico derivante dall'atto attributivo. La pretesa fondata sulla sua mera percezione materiale delle somme ha natura, in linea di principio, restitutoria e deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
- La qualificazione delle somme come sanzione non sposta la giurisdizione amministrativa se l'amministrazione non dispone di un potere esercitabile nei confronti del soggetto destinatario, estraneo al rapporto pubblicistico originario.
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