Ordinanza n. 264/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale n. 10 del 2 marzo 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, un'ordinanza sindacale adottata dal Comune di Torre di Ruggiero. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti sull'attività istruttoria svolta dall'amministrazione nel procedimento e sugli elementi utili a verificare l'ubi consistam del pericolo riscontrato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza. Non ha definito la domanda cautelare mediante sospensione immediata dell'ordinanza, ritenendo che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 21 ottobre 2026 per la trattazione del merito e disposto un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione di fornire chiarimenti sull'attività istruttoria espletata e ogni altro elemento utile a verificare la consistenza del pericolo riscontrato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante la sospensione del provvedimento, attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando le esigenze della parte ricorrente risultino adeguatamente tutelabili con tale definizione ravvicinata.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il giudice ha utilizzato la previsione per fissare l'udienza pubblica di merito in tempi solleciti, ritenendo così adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari della ricorrente.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell'atto impugnato.
- In presenza di una contestazione cautelare relativa alla concreta consistenza del pericolo posto a fondamento di un'ordinanza amministrativa, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie sui fatti e sull'attività istruttoria svolta dall'amministrazione prima di definire la domanda cautelare o il merito.
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