Cassazione Penale, Ordinanza n. 28414/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria sostitutiva. Dal testo emerge che la censura investiva la valutazione compiuta dal giudice di merito sulla concedibilità della sostituzione, sostenendo l'insufficienza o l'incongruità della motivazione resa sul punto. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico, non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e, soprattutto, non era consentito nei termini prospettati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse generico e non confrontato con l'ampia, puntuale e non illogica motivazione della sentenza di appello, la quale non si era limitata a richiamare i precedenti penali dell'imputato ma li aveva valorizzati in chiave prognostica e risocializzante ai fini del diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Non espressamente citato nel testo fornito; dalla formula finale emerge solo la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo generico un vizio di motivazione sul diniego della sostituzione della pena detentiva non è ammissibile se non si confronta con le specifiche argomentazioni poste a base della decisione di merito.
- Il giudice di merito può negare la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria valorizzando i precedenti penali dell'imputato in funzione di prognosi risocializzante, purché la motivazione sia puntuale, congrua e non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già dato conto in modo coerente delle ragioni del diniego del beneficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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