Sentenza del 10/09/2018 n. 3652 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF - Ritardata erogazione dei compensi ai giudici tributari relativi al III e al IV trimestre - Criteri di tassabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione, ai fini IRPEF, dei compensi variabili spettanti ai membri delle Commissioni Tributarie e corrisposti in ritardo rispetto al trimestre di riferimento. Il punto era stabilire se il ritardo fosse riconducibile a oggettive situazioni che consentono la tassazione separata, oppure se rientrasse nei tempi fisiologici di liquidazione e dovesse quindi essere assoggettato a tassazione ordinaria. Poiché l'importo dei compensi dipende dal numero e dalla tipologia dei provvedimenti adottati, la relativa determinazione richiede una preventiva ricognizione prevista dalla legge.
La decisione
È stato stabilito che il ritardo nella corresponsione dei compensi variabili ai giudici tributari rientra, in linea generale, nei tempi fisiologici di pagamento e non giustifica la tassazione separata. I compensi relativi al III trimestre sono considerati corrisposti fisiologicamente se pagati entro la fine dello stesso anno. Quelli relativi al IV trimestre, determinabili soltanto dopo la chiusura dell'anno solare, sono considerati pagati fisiologicamente se erogati nel periodo d'imposta immediatamente successivo. Di conseguenza, per tali compensi trova applicazione il regime ordinario di tassazione, salvo ulteriori circostanze eccezionali non riconducibili alla normale procedura di liquidazione.
Norme richiamate
Articoli 17 e 50, comma 1, lettera f), del T.U.I.R.
Combinato disposto degli artt. 17 e 50, comma 1, lettera f), T.U.I.R.
Le somme rientranti nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente possono essere assoggettate a tassazione separata solo quando ricorrono le condizioni oggettive previste dalla disciplina, ossia quando il pagamento è ritardato per circostanze non fisiologiche.
Articolo 13 del D. Lgs. n. 545 del 1992
L'erogazione dei compensi deve essere preceduta dalla ricognizione del numero e della tipologia dei provvedimenti adottati.
La necessità di determinare preventivamente il numero e la tipologia dei provvedimenti costituisce una ragione organizzativa e normativa del differimento del pagamento, qualificandolo come fisiologico.
Circolare Ministeriale n. 23/E del 5 febbraio 1997
La tassazione separata non si applica automaticamente a ogni pagamento effettuato in un periodo d'imposta successivo: occorre verificare se il ritardo dipenda da circostanze oggettive e non dalla normale procedura amministrativa.
Cassazione, sentenza n. 142/2014
Il differimento della tassazione separata richiede un ritardo non fisiologico; i tempi ordinari e prevedibili necessari per quantificare e liquidare il compenso non sono sufficienti a integrare tale presupposto.
Massime di principio
- La tassazione separata costituisce un'eccezione al regime ordinario e richiede la presenza di circostanze oggettive che impediscano il pagamento entro i normali tempi fisiologici.
- Un pagamento effettuato nell'anno successivo non è automaticamente soggetto a tassazione separata: bisogna verificare la causa concreta del ritardo.
- Quando l'importo deve essere determinato tramite verifiche, conteggi o ricognizioni previste dalla legge, il tempo necessario per tali attività può essere considerato fisiologico.
- Per compensi periodici variabili, il termine fisiologico va individuato in relazione al momento in cui il compenso diventa concretamente determinabile: il compenso del III trimestre deve essere pagato entro l'anno, mentre quello del IV trimestre può essere pagato nel periodo d'imposta successivo.
- Solo un ritardo eccedente i tempi normalmente necessari, oppure derivante da cause eccezionali e non ordinarie, può giustificare l'applicazione della tassazione separata.
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