Sentenza n. 1480/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, relativa all’attivazione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, chiedendo che fosse data esecuzione al relativo comando giudiziale. Nel corso del giudizio il Ministero ha attivato la carta del docente; il ricorrente ha quindi chiesto che fosse accertata tale sopravvenuta esecuzione, insistendo esclusivamente per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio era stata attivata la carta del docente e, dunque, era venuta meno la necessità di una pronuncia esecutiva ulteriore. Applicando il principio della soccombenza virtuale, il giudice ha posto a carico del Ministero il rimborso della metà delle spese di lite, dichiarando non ripetibile l’altra metà in ragione del comportamento processuale dell’amministrazione e del numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complesso per il Ministero soddisfare tempestivamente tutte le procedure. La metà rimborsabile è stata liquidata nell’importo indicato nel dispositivo, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia esecutiva ulteriore.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la decisione sulle spese: il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
- In applicazione della soccombenza virtuale, le spese possono essere compensate o dichiarate non ripetibili in parte quando il comportamento processuale della parte resistente e la presenza di numerosi procedimenti analoghi abbiano inciso sulla tempestività dell’adempimento amministrativo.
Come è indicizzato
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