Ordinanza n. 504/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Novara valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alla immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Novara per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali e le istruzioni operative che collocano gli interessati nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della GPS della provincia di Novara, del decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, della circolare ministeriale del 19 luglio 2023, dell'avviso ministeriale del 20 luglio 2023 e degli ulteriori atti connessi, nella parte in cui prevedono, per chi possiede un'abilitazione all'insegnamento o una specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta dal Ministero, l'inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D o in un secondo elenco aggiuntivo, escludendo l'accesso al ruolo e alla procedura di call veloce. Con il ricorso introduttivo è stata chiesta l'autorizzazione a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati e delle prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
La decisione
Il TAR ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ritenendo sussistenti l'elevato numero delle parti controinteressate e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi. L'Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali, nonché su quelli degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, degli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La parte ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. È espressamente previsto che l'inosservanza del termine perentorio comporti l'improcedibilità del ricorso. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nell'ambito della disciplina del contraddittorio, modalità di notificazione adeguate quando il numero dei destinatari rende difficoltosa la notificazione ordinaria.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio, qui attuata mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi è prevedibilmente difficoltoso, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere attuata mediante pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione resistente e degli uffici amministrativi interessati di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
- Quando il giudice fissa un termine espressamente qualificato come perentorio per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami, l'inosservanza del termine può comportare l'improcedibilità del ricorso; la parte onerata deve inoltre depositare la prova della pubblicazione entro il termine stabilito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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