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Sentenza

Sentenza n. 2544/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) del provvedimento presidenziale dell’EAV n. -OMISSIS- recante l’aggiudicazione in favore della -OMISSIS-. del servizio di vigilanza armata e vigilanza armata con unità cinofile e servizi di sicurezza (lotto 1 del servizio di vigilanza armata e servizi di sicurezza); b) di tutti gli atti e i verbali di gara, nonché del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico prestazionale e dei relativi allegati, in tutte le parti in cui possano essere interpretati nel senso di giustificare la mancata esclusione di -OMISSIS-. o, comunque, in tutte le parti in cui non è stato rilevato che l’ordine della graduatoria avrebbe dovuto essere diverso; c) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ove lesivo; e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della società ricorrente e conseguente subentro nel contratto, oppure, in via gradata in caso di mancato subentro, al risarcimento del danno per equivalente in termini di mancato utile e nocumento curricolare.

Giustizia amministrativa202600651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 del servizio di vigilanza armata, vigilanza armata con unità cinofile e servizi di sicurezza in favore dell'impresa prima classificata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo, in via graduata, la carenza in capo all'aggiudicataria del requisito speciale relativo alla disponibilità di almeno sei unità cinofile, l'erronea attribuzione di punteggi all'offerta tecnica e l'omessa valutazione di gravi illeciti professionali. Il primo motivo censurava la comprova del requisito: l'aggiudicataria aveva indicato sei guardie giurate, ma soltanto cinque risultavano associate a un cane; solo due disponevano della patente di cinofilo; i certificati di addestramento riguardavano due sole unità; nessuna posizione era corredata dal certificato di iscrizione a un'associazione cinofila riconosciuta. L'aggiudicataria ha sostenuto che l'indicazione di una delle guardie fosse frutto di errore materiale e ha prodotto in giudizio ulteriore documentazione, invocando sostanzialmente l'integrazione del requisito.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato l'aggiudicazione per violazione dell'art. 10, paragrafo a), lettera F), del disciplinare, ritenendo non comprovato il requisito delle sei unità cinofile idonee al servizio. La documentazione dimostrava soltanto cinque unità corredate di cane, patenti di cinofilo per due unità, certificati di addestramento per due unità e nessun certificato di iscrizione ad associazioni cinofile riconosciute. Le autorizzazioni questorili all'impiego di unità cinofile non erano sufficienti a dimostrare la qualificazione professionale richiesta, alla luce dell'art. 3.g.3 dell'allegato D al d.m. n. 269/2010. È stata respinta la tesi dell'errore materiale, sia perché le restanti posizioni erano comunque documentalmente incomplete, sia perché la sostituzione della persona indicata avrebbe costituito un'inammissibile integrazione postuma. Il giudice ha precisato che il soccorso istruttorio processuale opera solo in via residuale quando la stazione appaltante abbia omesso di attivare il soccorso istruttorio procedimentale dovuto e serve ad accertare requisiti preesistenti, non a consentire la produzione ex novo di documentazione mancante, né può riguardare elementi integrativi dell'offerta tecnica o economica. Le ulteriori censure sono state assorbite in ragione della graduazione operata dalla ricorrente. È stata rigettata la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, non essendone stata dimostrata la stipulazione; sono state dichiarate inammissibili le domande risarcitorie, in forma specifica e per equivalente, per carenza della condizione dell'azione prevista dall'art. 124 c.p.a. L'EAV è stato condannato alle spese processuali per euro 3.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti dell'aggiudicataria controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 10, paragrafo a), lettera F), del disciplinare di gara

    possesso di almeno 6 (sei) unità cinofile da dedicare al servizio oggetto dell’appalto

    Imponeva la disponibilità e la comprova documentale di almeno sei unità cinofile, mediante elenco delle guardie giurate munite di patente di cinofilo, certificati di addestramento dei cani e iscrizione a un'associazione cinofila riconosciuta.

  • art. 27 del disciplinare di gara

    L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare

    Collegava l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo della verifica dei requisiti e prevedeva l'esclusione in caso di esito negativo.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel provvedimento di aggiudicazione quale fondamento dell'immediata efficacia dell'aggiudicazione dopo la verifica dei requisiti.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio consente la regolarizzazione o integrazione documentale nei limiti previsti dalla norma, ma non la produzione postuma di elementi nuovi relativi all'offerta tecnica o economica.

  • art. 3.g.3, comma 7, allegato D, d.m. 269/2010

    La sola annotazione sull’autorizzazione prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S., in mancanza degli adempimenti indicati nei punti precedenti, non consente l’impiego delle unità cinofile.

    L'annotazione dell'unità cinofila sull'autorizzazione prefettizia non sostituisce la dimostrazione della qualificazione professionale del conduttore e dell'addestramento del cane.

  • art. 124 c.p.a.

    La declaratoria di inefficacia del contratto e le conseguenti forme di tutela risarcitoria o di subentro presuppongono la dimostrazione dell'avvenuta stipulazione del contratto.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede un numero determinato di unità cinofile e specifica i documenti necessari alla comprova, l'operatore economico deve dimostrare, per ciascuna unità, l'abbinamento tra conduttore e cane, la qualificazione cinofila del conduttore, l'addestramento del cane e l'iscrizione all'associazione cinofila richiesta; la mera indicazione del personale o l'autorizzazione prefettizia non sono sufficienti.
  • L'annotazione di un'unità cinofila nell'autorizzazione prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. non dimostra, da sola, il possesso degli elementi di qualificazione professionale richiesti per l'impiego dell'unità, se la disciplina applicabile prescrive ulteriori adempimenti documentali.
  • Il soccorso istruttorio processuale nelle gare pubbliche ha natura residuale: è ammissibile per verificare requisiti preesistenti quando la stazione appaltante abbia omesso di attivare il soccorso istruttorio procedimentale dovuto, ma non può trasformarsi in una rimessione in termini per produrre documentazione nuova o integrare successivamente il requisito, né può riguardare elementi dell'offerta tecnica o economica.
  • La sostituzione in sede processuale di un componente dell'elenco delle unità cinofile indicato in gara non è configurabile come mera correzione di errore materiale quando comporti l'integrazione postuma della comprova del requisito e le altre posizioni risultino comunque incomplete.
  • La declaratoria di inefficacia del contratto e le conseguenti domande di subentro o risarcimento presuppongono la prova dell'avvenuta stipulazione del contratto; in mancanza, tali domande sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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