Ordinanza n. 25/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento: della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per la mancata demolizione degli abusi edilizi ai sensi dell'art. 31 d.p.r. n. 380/2001; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Magrini Mario il 29/11/2022: della determinazione che accerta mancata ottemperanza ordine demolizione e consente immissione nel possesso dei beni e dell'area di sedime;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione pecuniaria di euro 20.000 per mancata demolizione di abusi edilizi e, con motivi aggiunti, determinazione di accertamento della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e di immissione nel possesso dei beni e dell'area di sedime
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 irrogata per la mancata demolizione di abusi edilizi ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la determinazione con cui l'amministrazione ha accertato la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e ha consentito l'immissione nel possesso dei beni e dell'area di sedime. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, rilevata la dichiarazione della parte ricorrente di permanenza dell'interesse alla decisione, non ha definito il merito della controversia. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, riconducibili ai principi di cui agli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a., ha disposto un'istruttoria ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando al Comune di depositare al più presto una dettagliata relazione sulla vicenda controversa, nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa della sanzione pecuniaria irrogata per la mancata demolizione degli abusi edilizi.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione all'esigenza di assicurare celerità ed effettività della tutela giurisdizionale.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione alla concentrazione e alla ragionevole durata del giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base normativa del potere del giudice di ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione sulla vicenda e degli atti o documenti utili alla decisione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione dell'amministrazione e degli atti o documenti utili quando tale acquisizione sia necessaria per ricostruire la vicenda controversa e preparare la decisione.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti anche per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in coerenza con i principi affermati dagli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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