Sentenza n. 671/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento, PREVIA SOSPENSIONE: 1) dell’atto rep. n. 33-2026 prot. n. 2795 del 05.02.2026 -successivamente notificato- con il quale è stata ordinata l’acquisizione al patrimonio comunale, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.36 del 04.11.2015, di un fabbricato sul quale -in parte- è stato avviato un procedimento di condono ex L.724/1994 ancora non definito; 2) del verbale di accertamento di inottemperanza redatto dai VV.UU. del Comune di Positano, prot. 14722 dell’11.12.2016; 3) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa, dell’ordinanza n. 36 del 04.11.2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di acquisizione al patrimonio comunale per accertata inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, unitamente al verbale di inottemperanza e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'atto con cui il Comune di Positano ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato, ritenendo accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 4 novembre 2015. Hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per l'omessa considerazione del fatto che, relativamente alle opere contestate, erano pendenti istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994. Secondo i ricorrenti, la pendenza dei procedimenti di condono avrebbe imposto la sospensione dell'attività sanzionatoria comunale, impedendo l'adozione di provvedimenti repressivi e acquisitivi prima della definizione delle domande di sanatoria. È stato inoltre impugnato il verbale di accertamento dell'inottemperanza e, in via derivata, l'ingiunzione di demolizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha annullato l'atto di acquisizione al patrimonio comunale. Il Collegio ha ritenuto applicabile alle istanze di condono presentate ai sensi della legge n. 724/1994 l'art. 38, comma 1, della legge n. 47/1985, secondo cui la presentazione tempestiva della domanda sospende il procedimento penale e quello relativo alle sanzioni amministrative. La sospensione produce effetti anche sul potere repressivo del Comune: finché la domanda di condono non sia definita, l'amministrazione non può adottare provvedimenti sanzionatori aventi a oggetto le opere interessate dalla sanatoria, compresi gli atti demolitori o acquisitivi conseguenti all'inottemperanza. Nel caso concreto, la relazione tecnica di parte, non contestata dal Comune rimasto non costituito, aveva documentato la pendenza di diverse istanze di condono concernenti tutte le opere contestate. L'adozione dell'atto acquisitivo senza considerare tale circostanza è stata quindi ritenuta viziata sotto il profilo istruttorio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione; il TAR lo ha applicato ritenendo il ricorso manifestamente fondato.
art. 38, comma 1, l. 47/1985
la presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all’art. 31 … sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative
La presentazione della domanda di condono sospende automaticamente i procedimenti sanzionatori relativi agli abusi oggetto della domanda; la regola è applicabile anche alle istanze presentate ai sensi della l. 724/1994.
art. 44 l. 47/1985
Richiamato unitamente all'art. 38 per fondare la sospensione dei procedimenti sanzionatori edilizi fino alla definizione delle domande di condono.
l. 724/1994
Le istanze di condono edilizio presentate ai sensi di tale legge beneficiano della sospensione dell'attività sanzionatoria prevista dagli artt. 38 e 44 l. 47/1985.
Massime di principio
- La presentazione tempestiva di una domanda di condono edilizio sospende automaticamente il procedimento relativo alle sanzioni amministrative per gli abusi oggetto della domanda, fino alla definizione dell'istanza.
- La sospensione derivante dalla pendenza del condono impedisce al Comune di adottare provvedimenti repressivi aventi effetto demolitorio o acquisitivo sulle opere interessate dalla domanda non ancora esaminata.
- L'amministrazione deve verificare, prima di adottare una sanzione edilizia o un atto acquisitivo conseguente all'inottemperanza, l'eventuale pendenza di istanze di condono riferite alle opere contestate; l'omessa verifica determina un vizio istruttorio.
- La pendenza del condono non legittima il privato a realizzare ulteriori opere diverse dalla mera conservazione del bene: gli interventi successivi alla domanda, se abusivi, restano soggetti all'ordinaria repressione edilizia.
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