Cassazione Penale, Ordinanza n. 35524/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio con sentenza di patteggiamento emessa dal giudice dell'udienza preliminare per omicidio stradale e fuga/omissione di soccorso. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., lamentando che la sentenza avesse applicato la sanzione amministrativa accessoria più grave della revoca della patente anziché la sospensione, senza adeguata motivazione e con argomentazione solo apparente. Contestava inoltre la supposta contraddittorietà tra la misura della pena concordata e la scelta della revoca della patente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse assolto l'onere motivazionale richiesto per l'applicazione della revoca della patente in luogo della sospensione, valorizzando la gravità concreta della condotta: investimento violento di un pedone sulle strisce, plurime violazioni del codice della strada, guida dissennata e fuga dopo l'impatto. Ha escluso che vi fosse contraddittorietà tra trattamento sanzionatorio penale e sanzione amministrativa accessoria, trattandosi di valutazioni autonome e riferite a piani diversi. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
richiamato come reato di omicidio stradale, nella forma contestata al primo comma, rispetto al quale la sanzione accessoria può essere revoca o sospensione a seconda delle circostanze aggravanti
art. 189, commi 6 e 7, cod. strada
richiamato come violazione relativa all'omissione di fermarsi e di prestare soccorso dopo il sinistro
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato dal ricorrente quale base del motivo di ricorso per vizio di motivazione
art. 133 c.p.
richiamato quale parametro per censurare la motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio
art. 218, comma 2, cod. strada
indicato come criterio da seguire nella scelta tra revoca e sospensione della patente in relazione alla gravità della condotta
art. 222, comma 2, cod. strada
norma sulle sanzioni amministrative accessorie, come interpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, nel senso che nei casi non connotati dalle aggravanti più gravi il giudice può disporre la sospensione in alternativa alla revoca
art. 444 c.p.p.
richiamato nel passaggio relativo all'applicazione della pena su richiesta delle parti e alla disciplina della sanzione accessoria nei reati di omicidio e lesioni stradali
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 590-bis c.p.
richiamato nel ragionamento della Corte costituzionale per analogia con l'omicidio stradale, in tema di revoca o sospensione della patente
Massime di principio
- Nel caso di omicidio stradale non aggravato dalle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, la revoca della patente non è automatica: il giudice deve motivare in modo puntuale la scelta della sanzione più grave alla luce dei criteri di cui all'art. 218 cod. strada.
- La motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria deve essere coerente con la gravità concreta della condotta, potendo fondarsi su elementi come l'investimento del pedone, la violazione di più norme della circolazione e la fuga dopo il sinistro.
- La misura della pena patteggiata e la sanzione amministrativa accessoria rispondono a finalità e parametri diversi; non è configurabile contraddittorietà solo perché la pena penale è contenuta mentre la patente viene revocata.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione della revoca della patente richiede di verificare se il giudice abbia effettivamente considerato i parametri normativi e le circostanze del fatto, non potendo pretendersi un confronto automatico tra pena principale e sanzione accessoria.
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