Sentenza n. 915/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 2309 del 2025 e con specifico riferimento al ricorso introduttivo del giudizio: - della DDG n. 1951 del 1.11.2025 con cui è stata disposta la revoca della deliberazione n. 1668 del 12.9.2025 avente ad oggetto la indizione di avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della legge 234/2021 ess.mm.ii. per la copertura dei seguenti posti: n. 4 collaboratori amministrativi professionali e di tutti gli atti alla stessa connessi, presupposti o conseguenziali; - ove occorra dell'art. 7 dell'Avviso approvato DDG n.1668 del 12.9.2025 (art.2); - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della DDG n. 2160 del 27.11.2025 avente ad oggetto “conferma della deliberazione n. 1951 del 1.11.2025”; - della nota prot.n. 0087241 del 24.11.2025 della Direzione Strategica aziendale. quanto al ricorso n. 2565 del 2025 per l'annullamento: - della DDG 1951 del 1.11.2025, con cui è stata disposta la revoca della deliberazione n. 1668 del 12.9.2025, avente ad oggetto la indizione di avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett.b) della legge 234/2021 e ss.mm.ii. per la copertura dei seguenti posti: n. 4 collaboratori amministrativi professionali; - ove occorra dell'art. 7 dell'Avviso approvato DDG n.1668 del 12 settembre 2025..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della procedura di stabilizzazione per quattro posti di collaboratore amministrativo professionale e successivo provvedimento di conferma della revoca
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato dell'ASP con qualifica inferiore, si era dimessa pochi mesi prima dell'avviso pubblico di stabilizzazione, ritenendo così di possedere il requisito della precarietà previsto dall'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, e aveva presentato domanda. L'ASP aveva dapprima revocato la procedura richiamando una nota assessoriale ritenuta dalla ricorrente inconferente, perché relativa a una diversa procedura riguardante dirigenti amministrativi. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il successivo provvedimento che confermava la revoca, deducendo violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, difetto e apparenza della motivazione, insussistenza dei presupposti per l'autotutela, violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza, imparzialità e concorrenza, nonché eccesso di potere. Ha sostenuto che il secondo atto costituisse una sanatoria postuma della prima motivazione e che la nuova interpretazione del requisito della precarietà fosse errata. L'ASP ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che la ricorrente non possedesse comunque il requisito sostanziale della precarietà, e ha difeso la legittimità del ritiro in autotutela, volto a correggere l'erronea interpretazione del bando e a prevenire un uso distorto della stabilizzazione. Il Collegio ha inoltre esaminato l'eccezione di invalidità della notifica dei motivi aggiunti, effettuata presso il difensore prima della formale costituzione dell'ASP.
La decisione
Il TAR ha riunito i due procedimenti, rilevando che il secondo era stato iscritto a ruolo per mero errore materiale e aveva identità di parti, petitum e causa petendi con il primo. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti: la notificazione al difensore prima della formale costituzione non era inesistente, ma affetta da mera nullità, sanata dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39 c.p.a., poiché l'amministrazione aveva avuto tempestiva conoscenza dell'atto e si era difesa compiutamente nel merito. Ha respinto anche l'eccezione di carenza di interesse: la ricorrente aveva un interesse concreto e attuale a contestare la revoca della procedura alla quale aveva presentato domanda; la verifica dei requisiti di partecipazione apparteneva alla successiva fase di ammissione e valutazione, impedita dal ritiro. Nel merito, il TAR ha ritenuto che le procedure di stabilizzazione siano derogatorie rispetto al principio del concorso pubblico e vadano interpretate restrittivamente. Il requisito della precarietà deve essere sostanziale, originario e non colpevole. Chi, essendo già titolare di un rapporto a tempo indeterminato, si dimette volontariamente per acquisire il requisito e partecipare alla stabilizzazione versa in una situazione di non occupazione volontaria, non di precariato subito, e utilizza in modo strumentale l'istituto per ottenere una progressione di carriera. L'ASP poteva quindi rivalutare l'interesse pubblico originario e ritirare la procedura per correggere l'erronea interpretazione della nozione di precarietà, prevenire abusi, garantire la parità di trattamento e rispettare la regola del concorso. Il secondo DDG non è stato qualificato come atto meramente confermativo, poiché fondato su una nuova istruttoria e su una motivazione autonoma e diversa; esso era pertanto autonomamente lesivo e impugnabile. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta sostituzione della precedente revoca con il nuovo provvedimento; i motivi aggiunti sono stati rigettati perché infondati. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021
superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19
La disposizione è finalizzata a porre rimedio a situazioni di instabilità lavorativa subita, trasformando rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato; il requisito della precarietà va inteso in senso sostanziale, originario e non colpevole.
art. 97 Cost.
Le procedure di stabilizzazione costituiscono una deroga al principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico e, per questo, le relative norme sono di stretta interpretazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca è legittimamente riconducibile a una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario quando l'amministrazione rilevi che l'interpretazione del bando è erronea e può determinare un uso distorto della procedura di stabilizzazione.
art. 43, comma 2, c.p.a.
La notificazione dei motivi aggiunti con modalità non conformi alla disposizione determina, nel caso esaminato, una nullità e non l'inesistenza della notificazione.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno consente l'applicazione al processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il proprio scopo; la tempestiva conoscenza dei motivi aggiunti e la difesa nel merito hanno sanato il vizio.
Massime di principio
- Le procedure di stabilizzazione del personale pubblico, in quanto derogatorie rispetto al principio costituzionale del concorso, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate in via analogica o estensiva.
- Il requisito della precarietà richiesto per una procedura di stabilizzazione deve sussistere in senso sostanziale, essere originario e non colpevole: non è sufficiente una situazione di non occupazione volontariamente determinata da un dipendente già titolare di un rapporto a tempo indeterminato al solo fine di partecipare alla procedura.
- La stabilizzazione non può essere utilizzata come strumento di progressione di carriera o di re-inquadramento migliorativo di personale già stabilizzato, poiché ciò contrasterebbe con la finalità di superare il precariato effettivamente subito e con la regola del concorso pubblico.
- Chi presenta domanda in una procedura selettiva poi revocata ha un interesse concreto e attuale a contestare gli atti di ritiro; la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione appartiene al merito della pretesa e alla fase di ammissione, non incide sulla legittimazione a impugnare la revoca.
- Un provvedimento che conferma il precedente ritiro, ma si fonda su una nuova istruttoria e su una motivazione autonoma e diversa, non è meramente confermativo: costituisce un nuovo provvedimento autonomamente lesivo e impugnabile.
- La notificazione dei motivi aggiunti eseguita presso il difensore prima della formale costituzione della parte non è inesistente, ma affetta da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo quando la parte abbia avuto tempestiva conoscenza dell'atto e abbia svolto compiute difese nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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