Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 5627 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE A SEGUITO DI GIUDICATO - Termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento - Non si applica - Termine di prescrizione decennale - Si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la cartella fosse stata notificata oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973. La questione consisteva nello stabilire se, dopo una sentenza passata in giudicato che accerta definitivamente il tributo, la riscossione sia soggetta ai termini di decadenza propri dell'attività amministrativa tributaria oppure al termine ordinario di prescrizione decennale derivante dal giudicato.

La decisione

La riscossione fondata su un giudicato non è soggetta ai termini di decadenza previsti per gli accertamenti tributari divenuti definitivi per mancata impugnazione. Si applica invece il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c., poiché il diritto alla riscossione trova fondamento nella sentenza. L'art. 25 del d.P.R. 602/1973 opera nella fase amministrativa precontenziosa, mentre, in presenza di una decisione giudiziale, trova applicazione l'art. 68 del d.lgs. 546/1992, che consente l'iscrizione a ruolo sulla base della sentenza. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 2953 c.c.

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    Il giudicato converte il termine di prescrizione eventualmente più breve in quello ordinario decennale, applicabile al diritto alla riscossione accertato giudizialmente.

  • Art. 25 del d.P.R. 602/1973

    La disposizione disciplina il termine di decadenza per la notifica della cartella relativa ad accertamenti divenuti definitivi in via amministrativa per mancata impugnazione. Non si applica quando il credito tributario è stato definitivamente accertato da una sentenza.

  • Art. 68 del d.lgs. 546/1992

    In presenza di una sentenza tributaria, la decisione giudiziale costituisce il presupposto che legittima l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle somme giudizialmente accertate.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 25790/2009

    La giurisprudenza conferma che, in caso di riscossione fondata su giudicato, non si applicano i termini di decadenza dell'azione amministrativa tributaria, ma il termine prescrizionale decennale derivante dalla sentenza.

Massime di principio

  • Quando il credito tributario è stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato, la riscossione non è normalmente soggetta al termine di decadenza previsto per gli accertamenti definitivi per mancata impugnazione.
  • Il giudicato costituisce il nuovo fondamento del diritto alla riscossione; da esso decorre, in linea generale, il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
  • Occorre distinguere tra accertamento divenuto definitivo in via amministrativa, soggetto ai termini decadenziali specifici, e accertamento definitivo per effetto di una pronuncia giudiziale, soggetto alla disciplina della riscossione derivante dalla sentenza.
  • Per verificare la tempestività della riscossione bisogna individuare la natura del titolo, la data del passaggio in giudicato e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.