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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10646/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una successione legittima relativa a un de cuius deceduto senza figli. Un soggetto, poi rappresentato dall'odierna ricorrente, ha agito per il riconoscimento della propria qualità di erede e per la divisione dell'asse, assumendo di discendere da una linea successoria che gli attribuiva una quota dell'eredità. Le convenute hanno contestato la qualità di coerede e il Tribunale ha respinto la domanda; in appello la posizione dell'attrice è stata invece riconosciuta e la Corte territoriale ha disposto la divisione del relictum. Nella fase successiva di merito la Corte d'appello ha stimato i beni ereditari, attribuito alcuni immobili alla ricorrente e condannato le controparti a versare un conguaglio in denaro. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 724 e 725 c.c. per avere la Corte d'appello valorizzato un immobile venduto nel corso del giudizio al prezzo indicato nell'atto di vendita, anziché al suo valore venale; 2) violazione dell'art. 745 c.c. per aver fatto decorrere gli interessi legali sul conguaglio solo dalla sentenza e non dall'apertura della successione o comunque dalla domanda; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il conguaglio avrebbe dovuto tener conto del fatto che la ricorrente era già comproprietaria della metà di uno dei cespiti di Collepardo e quindi non si doveva detrarre l'intero valore del bene. Le resistenti hanno proposto ricorso incidentale, sostenendo: a) l'inammissibilità della domanda di assegnazione degli immobili di Collepardo perché formulata solo in comparsa conclusionale, in violazione dell'art. 190 c.p.c.; b) la nullità per ultrapetizione, perché la Corte avrebbe attribuito alla ricorrente un bene non espressamente richiesto; c) la violazione dell'art. 720 c.c., per non avere disposto la vendita dell'intero compendio di Collepardo ritenuto indivisibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ha rigettato integralmente il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. In particolare, ha ritenuto: inammissibile la censura sul valore dell'immobile venduto, perché la stima del bene è apprezzamento di fatto e la dedotta mala fede nella vendita costituiva questione nuova; fondato il motivo sugli interessi, affermando che in una vicenda di petizione ereditaria con immessi nel possesso in buona fede la decorrenza degli interessi sul conguaglio non può essere fissata dalla sola sentenza, ma deve essere coerente con i principi sulla buona fede del possessore e sulla tutela del chiamato/erede che agisce per la restituzione; fondato il motivo sul conguaglio, perché la Corte territoriale aveva detratto l'intero valore di un immobile di Collepardo, nonostante la ricorrente fosse già comproprietaria della metà. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto che la richiesta formulata in comparsa conclusionale non avesse mutato il petitum originario ma ne avesse soltanto specificato il contenuto, che non vi fosse ultrapetizione e che l'art. 720 c.c. non fosse stato violato, poiché il giudice di merito aveva ritenuto i beni comodamente divisibili e aveva proceduto alla divisione in natura. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 724 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare il criterio di valutazione del bene ereditario alienato in pendenza di divisione.

  • art. 725 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 724 c.c. in tema di criteri di divisione e valutazione dei beni ereditari.

  • art. 745 c.c.

    La Corte lo richiama solo come parametro evocato dal ricorrente; il principio applicato è quello della decorrenza degli accessori in coerenza con la posizione di buona fede/mala fede del possessore dei beni ereditari.

  • art. 1147 c.c.

    La buona fede è presunta e rileva anche nel possesso dei beni ereditari; il mutamento di stato avviene con la notificazione della domanda di restituzione.

  • art. 1148 c.c.

    Il titolare che rivendica i beni ereditari può pretendere i frutti indebitamente percepiti nei limiti temporali e sostanziali derivanti dalla disciplina del possesso.

  • art. 190 c.p.c.

    La comparsa conclusionale non può alterare l'oggetto del giudizio, ma può contenere le conclusioni già precisate e il compiuto svolgimento delle ragioni già dedotte.

  • art. 112 c.p.c.

    Esclude il vizio di ultrapetizione quando il giudice si limita a interpretare correttamente il contenuto della richiesta della parte.

  • art. 720 c.c.

    Si applica solo quando nell'asse vi siano immobili non comodamente divisibili; se il giudice accerta la comoda divisibilità, può procedere alla divisione in natura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la stima di un bene effettuata dal giudice di merito è un accertamento di fatto e non è sindacabile se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto nei casi ancora consentiti.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di questioni di fatto, come la buona o mala fede nella vendita di un bene ereditario, è inammissibile quando richieda accertamenti non svolti nei gradi di merito.
  • Nel contesto della petizione di eredità, la presunzione di buona fede del possessore opera fino alla notificazione della domanda di restituzione; da tale momento derivano le conseguenze restitutorie e accessorie previste dalla disciplina del possesso.
  • Gli accessori dovuti sul conguaglio in una divisione ereditaria devono essere calcolati tenendo conto della effettiva posizione delle parti rispetto ai beni già in comunione: non può essere sottratto per intero il valore di un bene di cui la parte è già comproprietaria solo pro quota.
  • La comparsa conclusionale non può introdurre una domanda nuova o mutare il petitum, ma può specificare la richiesta già formulata in modo coerente con l'oggetto originario della controversia.
  • Non ricorre ultrapetizione quando il giudice attribuisce alla domanda il significato che emerge complessivamente dagli atti e dalle conclusioni, anche se la parte abbia indicato in modo imperfetto i dati catastali del bene.
  • L'art. 720 c.c. opera solo per beni non comodamente divisibili; se il giudice ritiene che il compendio sia divisibile in natura, l'assegnazione di specifici cespiti in coerenza con la domanda non viola la norma.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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