Sentenza n. 544/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo 26.4.2016 n. 1567 del Tribunale di Catania, dichiarato definitivamente esecutivo il 19.9.2016 per mancata opposizione del Comune intimato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 1567/2016, dichiarato definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale civile aveva ingiunto al Comune il pagamento di Euro 482.914,13, oltre agli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002 decorrenti dalle singole fatture fino al soddisfo e alle spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Il Comune, già sottoposto a procedura di dissesto finanziario, non aveva provveduto al pagamento integrale dopo la conclusione della gestione straordinaria. La ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al passivo, ma non aveva accettato la proposta transattiva formulata nell’ambito della procedura semplificata ex art. 258 d.lgs. 267/2000. Ha quindi dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione e chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’integrale soddisfazione del credito, compresi gli interessi e le spese successive funzionali all’esecuzione del titolo. Il ricorso è stato proposto nel termine decennale e preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo al Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il decreto ingiuntivo non opposto era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Ha verificato il rispetto del termine decennale per l’azione, del termine di deposito e dell’obbligo di previa notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Ha rilevato che la conclusione del dissesto non estingue i crediti rimasti insoddisfatti, né impedisce al creditore che non abbia accettato la transazione di farli valere integralmente nei confronti dell’ente ormai tornato in bonis. Ha ordinato al Comune di pagare la somma capitale di Euro 482.914,13, gli interessi richiesti nel decreto ingiuntivo secondo il d.lgs. 231/2002 e le spese della procedura monitoria. Ha riconosciuto inoltre le ulteriori spese documentate aventi titolo nel provvedimento giudiziale o funzionali alla sua esecuzione, escludendo invece le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive diverse e non satisfattive, perché riconducibili alla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Ha assegnato al Comune sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per adempiere. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il segretario comunale del Comune di Giardini Naxos, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione essenziale per proporre l’ottemperanza.
artt. 633 ss. c.p.c.
Disciplina il procedimento monitorio cui appartiene il decreto ingiuntivo suscettibile di ottemperanza se non opposto e dichiarato esecutivo.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Impone, ai fini dell’esecuzione contro la pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto la notificazione è stata ritenuta documentata.
art. 258 d.lgs. 267/2000
Disciplina la procedura semplificata di definizione transattiva dei debiti nell’ambito del dissesto; il mancato consenso del creditore alla transazione non estingue il credito residuo.
art. 256, comma 6, d.lgs. 267/2000
La conclusione della gestione straordinaria mediante approvazione del rendiconto segna il venir meno del dissesto e il ritorno dell’ente in bonis.
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
Richiamato in relazione alla conclusione degli effetti della procedura di dissesto e alla possibilità di far valere i crediti residui verso l’ente risanato.
d.lgs. 231/2002
Gli interessi dovuti sono quelli richiesti nel decreto ingiuntivo, da calcolare dalle singole fatture fino al soddisfo.
art. 71 d.P.R. 115/2002
La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dalla sentenza; il termine è stato ritenuto rispettato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per un decreto ingiuntivo non opposto quando il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; la mera non opposizione, senza la dichiarazione di esecutorietà, non è sufficiente.
- La conclusione della procedura di dissesto finanziario non estingue i crediti, o la parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale. Una volta cessato il dissesto e tornato l’ente in bonis, il creditore può far valere integralmente il credito residuo nei confronti dell’ente locale, anche se non ha accettato la proposta transattiva prevista dalla procedura semplificata.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento dell’importo capitale risultante dal titolo, degli interessi riconosciuti nel titolo e delle spese che trovano causa nel provvedimento giudiziale o risultano funzionali alla sua notificazione e all’intimazione dell’adempimento.
- Non sono normalmente liquidabili in sede di ottemperanza le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive diverse dal giudizio di ottemperanza e rimaste non satisfattive, poiché il ricorso a tali strumenti costituisce una scelta del creditore non funzionale all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di compiere gli atti necessari all’esecuzione sostitutiva.
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