Risoluzione n. 62 del 12/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 6812, 6813, 6814, 6815 e 6816 per consentire la compensazione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi previsti dall’art. 1 del d.l. 5/2009 per la sostituzione di veicoli inquinanti e per l’acquisto di veicoli ecologici. Indica inoltre termini di acquisto, modalità di utilizzo in F24 e anno di riferimento da riportare.
Istituzione dei codici tributo per i crediti d’imposta sugli incentivi al rinnovo del parco circolante e all’acquisto di veicoli ecologici
Istituzione dei codici tributo per gli incentivi al rinnovo del parco circolante e all’acquisto di veicoli ecologici
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi in relazione ai contributi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. L’intervento è finalizzato a sostenere il rilancio produttivo e obiettivi di risparmio energetico e tutela ambientale.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 1 del d.l. n. 5/2009 prevede diverse agevolazioni collegate alla rottamazione e all’acquisto di veicoli nuovi meno inquinanti. In tutti i casi richiamati, le imprese costruttrici o importatrici rimborsano il contributo al venditore e recuperano l’importo come credito d’imposta, esclusivamente ai fini della compensazione prevista dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Codici tributo istituiti
La risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:
- 6812: credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, mediante demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 con autovetture nuove euro 4 o euro 5 che rispettano i limiti di emissione di CO2 previsti dall’art. 1, comma 1, del d.l. 5/2009.
- 6813: credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 kg e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi euro 4 o euro 5.
- 6814: credito d’imposta per il contributo all’acquisto di autovetture nuove di fabbrica omologate per l’alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano, elettrica o a idrogeno, con emissioni di CO2 non superiori ai limiti previsti dall’art. 1, comma 3, del d.l. 5/2009.
- 6815: credito d’imposta per l’acquisto di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 kg, euro 4 o euro 5, nuovi di fabbrica e omologati per alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano.
- 6816: credito d’imposta per l’acquisto, attraverso rottamazione di un motociclo o ciclomotore euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc nuovo di categoria euro 3.
Importi e condizioni dei contributi
La risoluzione riepiloga i contributi previsti dal decreto-legge:
- Euro 1.500 per la sostituzione, tramite demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 g/km di CO2, oppure non oltre 130 g/km se alimentate a gasolio.
- Euro 2.500 per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del d.lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 kg e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi euro 4 o euro 5 della medesima tipologia.
- Incremento di euro 1.500 per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica a metano, elettriche o a idrogeno, se il veicolo ha emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
- Incremento fino a euro 4.000 per l’acquisto di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 kg, euro 4 o euro 5, nuovi di fabbrica e a metano.
- Euro 500 per l’acquisto di un motociclo fino a 400 cc nuovo euro 3 con contestuale rottamazione di un motociclo o ciclomotore euro 0 o euro 1.
Termini per l’acquisto e l’immatricolazione
Ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del d.l. n. 5/2009, i veicoli nuovi devono essere acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente:
- a decorrere dal 7 febbraio 2009;
- fino al 31 dicembre 2009;
- purché siano immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
Modalità di utilizzo in F24
I codici tributo devono essere esposti nella sezione erario del modello F24:
- nella colonna "importi a credito compensati" in caso di fruizione del credito d’imposta;
- nella colonna "importi a debito versati" in caso di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l’anno di acquisto, anche in locazione finanziaria, dei veicoli nuovi, nel formato AAAA.
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